Italian Supreme Court annuls second-instance usura conviction due to defendant's death extinguishing the crime under Art. 150 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the second-instance judgment without remittal because the crime of usury was extinguished by the death of the defendant. Although the appellant argued procedural violations regarding evidence and the credibility of the victim, the court focused on the statutory extinction of the offense. Consequently, the conviction was voided as no further proceedings could be pursued against a deceased individual.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The death of the accused extinguishes the criminal offense, necessitating the annulment of the judgment without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Muliello Francesco nato a Palermo il 7/6/1962 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale ma nessuno è comparso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a morte dell'imputato; lette le note d'udienza dell'avv. Giovanni Castronovo in data 30/11/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 22/11/2021, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 9/9/2020 24/01/2018, dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 9/9/2020, con la quale Muliello Francesco è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di usura a lui ascritto.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett.
d) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 603 co. 3 c.p.p., e 1,6, §2,CEDU e 111, co. 3, Cost. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ed assunzione di prova decisiva. Il difensore denuncia l'illogicità dell'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha respinto l'istanza difensiva volta all'assunzione della testimonianza di Figlia Emanuele soggetto che avrebbe potuto riferire circostanze rilevanti inerenti al rapporto tra la persona offesa: Rosaria Criscione ed il Muliello. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione legge ( art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p.), in relazione all'art. 644 c.p. e censura il giudizio di attendibilità della persona offesa. A riprova della natura lecita del prestito erogato alla Criscione, il ricorrente allega la circostanza di avere attivato la propria pretesa economica in sede giudiziaria, mediante notifica di atto di precetto e ricorda di essere stato assolto, nel presente processo, da altre ipotesi di usura a lui contestate il che dimostrerebbe l'illogicità intrinseca della motivazione. Nell'ambito di questo motivo il ricorrente censura per contraddittorietà la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno. In data 14/12/2023 è pervenuto certificato attestante l'intervenuto decesso di Muliello Francesco in data 2/5/2023. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell'art. 150 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il Consigliere Estens