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Sentenza — n. 2591/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court ruling denying probation due to insufficient reasoning regarding lack of remorse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2591/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Milan Court of Appeal's decision denying Stefano Bassani probation and non-disclosure benefits. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate his lack of participation in the trial and omitted required reasoning about remorse. The court ruled that denying probation solely based on a defendant's lack of remorse or procedural silence violates the duty of motivation and infringes on the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164, 175 c.p.; The denial of conditional sentence suspension cannot be based exclusively on the absence of remorse, as this alone may lead to an unfavorable prognosis only if accompanied by an intent to persist in illegal conduct.

Parole chiave

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conditional sentence suspension duty of judicial motivation right to defense lack of remorse procedural silence appeal court annulment non-disclosure benefits condizione sospensiva

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.
Art. 164 c.p.
Art. 175 c.p.
D.L. n.137/2020
23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L.
L. 18/12/2020 n. 176
n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n. 34658 del 25/06/2021
Sez. 3, n. 2966 del 16/01/1984
Sez. 5, Sentenza n. 17232 del 17/01/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Bassani Stefano nato a Milano 1'11/11/1968 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27/3/2023: visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

Bassani Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano confermativa di quella del Tribunale di Milano del 4/3/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto appropriazione indebita. Deduce con un unico motivo la violazione degli artt. 163, 164 e 175 c.p., per la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nonché l'illogicità della motivazione avendo il giudice di appello motivato il diniego richiamando elementi valorizzati dal primo giudice quali la mancata partecipazione al processo e l'omessa attivazione per elidere le conseguenze del reato, circostanze, invero, puntualmente censurate con l'atto di appello aggiungendo, erroneamente che "la prognosi sulla astensione della commissione di ulteriori reati non può essere positiva in assenza di una qualsiasi resipiscenza".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. A fronte di un motivo di gravame con il quale erano stati allegati specifici elementi giustificativi, in ipotesi, della concessione dei benefici richiesti, la Corte di appello si è limitata a ribadire il diniego "in assenza di elementi di resipiscenza". Si tratta di una motivazione insufficiente dovendosi a tale proposito richiamare il condivisibile principio secondo il quale non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che neghi all'imputato la concessione della sospensione condizionale della pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica" ( Sez.3, n. 34658 del 25/06/2021, Rv. 282085;

Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984,Rv. 163413). A ciò si aggiunga che anche il richiamo alla valutazione sfavorevole effettuata dal giudice di primo è errata. In tema di sospensione condizionale della pena, è stato affermato che "è illegittimo il diniego del beneficio fondato esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputato che neghi ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio ( Sez. 5 , Sentenza n. 17232 del 17/01/2020 , Rv. 279169).

Da ciò deriva che il diniego del beneficio fondato sulla mancata partecipazione dell'imputato al processo, non può costituire elemento negativo di valutazione trattandosi di una scelta processuale legittima. La motivazione appare altresì illogica e intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha negato all'imputato i richiesti benefici pur riconoscendogli le attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale positivo avendo prestato il consenso all'acquisizione degli atti della Pubblica accusa. Sulla base di tali rilievi la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla statuizione relativa ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione affinchè la Corte di merito motivi nuovamente su detti punti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il Con