Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded claim regarding police identification evidence admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure due to a manifestly unfounded ground. The appellant argued that a police officer's identification based on security camera footage violated Article 213 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, citing established precedent that such police testimony constitutes admissible atypical evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 213 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Testimony by a judicial police officer regarding an identification made via security camera footage is admissible as atypical evidence, and an appeal challenging its admissibility is inadmissible if manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Dori Derry nato a Vicenza il 12/11/1988 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dori Derry impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Brescia con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione e uso indebito di carta bancomat di provenienza furtiva.Deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di utilizzabilità del riconoscimento dell'imputato, effettuato dal teste Di Filippo Gianni, in violazione dell'art. 213 c.p.p. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
La Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità del Dori sul riconoscimento fotografico compiuto dall'operante di P.G. nel corso delle indagini preliminari, riprendendo l'orientamento univoco di questa Corte, secondo il quale "il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto. In applicazione di tale principio deve quindi ritenersi non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabile la testimonianza ( Sez.2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160;
Sez. F, n.37012 del 29/08/2019, Rv. 277635; Sez.6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il Consigliere Este