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Sentenza — n. 2590/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded claim regarding police identification evidence admissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure due to a manifestly unfounded ground. The appellant argued that a police officer's identification based on security camera footage violated Article 213 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, citing established precedent that such police testimony constitutes admissible atypical evidence.

Regesto Legislator

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Art. 213 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Testimony by a judicial police officer regarding an identification made via security camera footage is admissible as atypical evidence, and an appeal challenging its admissibility is inadmissible if manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal police identification evidence security camera footage atypical evidence manifestly unfounded ground Article 213 c.p.p. Article 616 c.p.p. accertamento dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 213 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila
D.L. n.137/2020
23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L.
L. 18/12/2020 n. 176
n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art.
D.L. 30/12/2021, n.228
16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L.
L. 25/02/2022 n. 15
30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'inammissibilità del ricorso,
art. 213 c.p
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 41375 del 05/07/2023
In applicazione di tale principio deve quindi ritenersi non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabile la testimonianza ( Sez.2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv.
Sez. F, n.37012 del 29/08/2019
Sez. F, n.37012 del 29/08/2019, Rv.
Sez.6, n. 49758 del 27/11/2012
277635; Sez.6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Dori Derry nato a Vicenza il 12/11/1988 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'inammissibilità del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dori Derry impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Brescia con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione e uso indebito di carta bancomat di provenienza furtiva.Deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di utilizzabilità del riconoscimento dell'imputato, effettuato dal teste Di Filippo Gianni, in violazione dell'art. 213 c.p.p. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.

La Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità del Dori sul riconoscimento fotografico compiuto dall'operante di P.G. nel corso delle indagini preliminari, riprendendo l'orientamento univoco di questa Corte, secondo il quale "il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto. In applicazione di tale principio deve quindi ritenersi non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabile la testimonianza ( Sez.2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160;

Sez. F, n.37012 del 29/08/2019, Rv. 277635; Sez.6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il Consigliere Este