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Sentenza — n. 2343/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls non-proceeding order for absent defendant declared a fugitive under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2343/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a non-proceeding order declaring the defendants irreperible. The court found that the lower court incorrectly applied Article 420-quater instead of the mandatory provision in Article 420-bis, paragraph 3, which requires proceedings in absentia for declared fugitives. Consequently, the judgment was annulled against the fugitive defendant, Hoxha Oltion, with a remand for a new preliminary hearing.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 420-quater, cod. proc. pen.: When a suspect is declared a fugitive, the judge must proceed in absentia regardless of whether the suspect was notified of the proceedings, as the legislative intent supersedes the requirement of actual knowledge.

Parole chiave

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proceeding in absentia declared fugitive non-proceeding order Article 420-bis procedural law violation remand for new trial irreperibility difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 420-quater cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari di Savona, in data 4 luglio 2023, nel processo a carico dei ricorrenti, dichiarava non doversi procedere ai sensi dell'art. 420- quater del codice di rito, preso atto della loro irreperibilità.
Art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.
pen.): il processo nei confronti di Hoxha Oltion avrebbe dovuto essere celebrato "in assenza" ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. dato che l'imputato era stato dichiarato latitante.
d.lgs n. 150 del 2022
pen., introdotto dal d.lgs n. 150 del 2022 che,a1 comma 3, prevede espressamente che «il giudice procede in assenza, anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante».
art. 420-bis cod. proc. pen
1.1.La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 luglio 2023 nella vigenza del nuovo testo dell'art. 420-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro
277210 - 01, che conferma quanto affermato da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: HOXHA OLTION(CUI 05HPZXC) nato il 04/08/1992 inoltre: HOXHA BASHKIM (CUI 03SA635) nato il 20/12/1989 avverso la sentenza del 04/07/2023 del Tribunale di Savona udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Savona, in data 4 luglio 2023, nel processo a carico dei ricorrenti, dichiarava non doversi procedere ai sensi dell'art. 420- quater del codice di rito, preso atto della loro irreperibilità.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Savona che deduceva: 2.1. violazione di legge (art.420-quater cod. proc. pen.): il processo nei confronti di Hoxha Oltion avrebbe dovuto essere celebrato "in assenza" ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. dato che l'imputato era stato dichiarato latitante. Si rimarcava che la dichiarazione di latitanza si fondava su elementi oggettivi quali la nomina dì un legale d fiducia, il rilascio di procura speciale per i riti alternativi, e l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1.La sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 luglio 2023 nella vigenza del nuovo testo dell'art. 420-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs n. 150 del 2022 che,a1 comma 3, prevede espressamente che «il giudice procede in assenza, anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante». Dunque si presume che chi è stato dichiarato latitante, perché si è sottratto volontariamente alla esecuzione di una misura cautelare, si sottragga volontariamente "anche" alla conoscenza del processo.

Si tratta di una scelta legislativa che impone di derogare all'applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, per procedere in assenza, deve essere valutata la effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, essendo invece irrilevante che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza, o della conclusione, delle indagini (così, tra le altre: Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210 - 01, che conferma quanto affermato da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01, con riguardo alle condizioni per la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale).

Infatti in applicazione dell'art. 420- bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui l'indagato sia stato dichiarato latitante nel corso delle indagini preliminari, questi deve essere comunque giudicato in assenza, senza che assumano rilievo né la prova della conoscenza effettiva dell'atto di vocatio in iudicium, né e la sua irreperibilità nella fase del giudizio. 1.2.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti del solo Hoxha Oltion, dichiarato latitante, con rinvio per nuovo giudizio al giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Savona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Hoxha Oltion con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, il giorno 24