Italian court annuls appeal judgment due to absolute nullity of service on invalid office defender address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment regarding fraud convictions without remand. The appellant argued that the appeal citation was invalidly served at his office defender's address after he had previously declared his residence as his domicile. The court held that service at the office defender's address is legally insufficient when the defendant has ritually communicated a change of domicile, rendering the notification absolutely null and requiring a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.; Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: Service of process at the office defender's address constitutes absolute nullity when the defendant has ritually declared a different domicile, as no presumption of knowledge exists regarding the defendant's actual residence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARGENTI PETER ANTONY nato a MELBOURNE (AUSTRALIA) il 26/04/1971 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 marzo 2023 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato Peter Antony Argenti alla pena di un anno e due mesi di reclusione e millecinquecento euro di multa per due reati di truffa, aggravati ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., commessi - secondo la tesi accusatoria ritenuta fondata dai giudici di merito - con la conclusione di due contratti per la installazione di infissi a clienti che avevano corrisposto acconti di rilevante entità all'imputato, con la conortisione di un forte sconto, contratti che non avevano avuto esecuzione da parte del ricorrente.
2. Ha proposto ricorso Peter Antony Argenti, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. del codice di rito. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio per l'appello, eseguita presso il difensore d'ufficio, domicilio originariamente eletto, e non presso l'abitazione del ricorrente, dichiarato nel successivo verbale di interrogatorio, ove gli furono poi notificati l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen, e il decreto di citazione per il primo grado di giudizio. 2.2. Motivazione illogica con travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità per le truffe contestate, in mancanza degli elementi costitutivi del reato. 2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per la tentata truffa di cui al capo b).
3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo e assorbente motivo in rito.
2. Va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). d'ufficio, ma che poi, in quello redatto in sede di interrogatorio delegato, in data 6 luglio 2017, revocò tale elezione e dichiarò il domicilio presso la propria abitazione, ove gli furono poi notificati l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione per il primo grado di giudizio. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, invece, fu notificato ad Argenti non presso la sua abitazione bensì presso il domicilio del difensore d'ufficio, non più valido, come eccepito dallo stesso nelle conclusioni scritte depositate nel giudizio di secondo grado, ignorate nella sentenza impugnata.
3. L'esecuzione della notifica con le descritte modalità deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore d'ufficio che ha ricevuto la notifica, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo. Il principio, affermato in relazione a una notifica erroneamente effettuata presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17066 del 08/11/2021, dep. 2022, Iadisernia, Rv. 282993-01; Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097-01) ovvero ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425-01), anziché presso il domicilio eletto o dichiarato dall'imputato, è evidentemente pertinente nel caso di cui si tratta in cui la notifica è stata effettuata presso il difensore d'ufficio senza tener conto del mutamento del domicilio eletto ritualmente comunicato.
4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa Corte territoriale per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello d