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Sentenza — n. 2336/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural nullity for unnotified decree and improper evidence use.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2336/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hossain Shamin inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the indictment decree was never notified and that pre-trial statements were improperly acquired, though the lower courts had already addressed these issues. The court rejected the claims because the defendant was present at the preliminary hearing, negating the need for notification, and the statements were used solely for credibility assessment, not as proof.

Regesto Legislator

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Art. 429 cod. proc. pen.; Art. 514 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the indictment decree was not notified because the defendant was present at the preliminary hearing, and pre-trial statements used for credibility assessment do not constitute a violation of procedural rules.

Parole chiave

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procedural nullity indictment notification preliminary hearing presence credibility assessment inadmissible appeal testimonianza della vittima prove acquisite illegalmente diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 429 cod. proc. pen.
In primo luogo, il decreto che dispone il giudizio non è mai stato notificato all'imputato, in violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., essendosi così verificata una nullità assoluta e insanabile.
Art. 514 cod. proc. pen.
rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, utilizzate dal pubblico ministero per le contestazioni, in violazione dell'art. 514 del codice di rito.
Art. 500, comma 2, del codice di rito
7), ma esclusivamente per la valutazione della credibilità del teste, come espressamente consentito dall'art. 500, comma 2, del codice di rito (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.
art. 429 cod. proc. pen
In primo luogo, il decreto che dispone il giudizio non è mai stato notificato all'imputato, in violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., essendosi così verificata una nullità assoluta e insanabile.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia
500, comma 2, del codice di rito (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv.
Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro
Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro, Rv.
Sez. 3, n. 20388 del 17/02/2015, Q.H.
266445-01; Sez. 3, n. 20388 del 17/02/2015, Q.H., Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SHAMIN nato in BANGLADESH il 05/10/1983 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato Shamin Hossain alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e mille euro di multa per due reati di estorsione, uno consumato e l'altro tentato.2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale sotto due distinti profili indicati in altrettanti motivi. In primo luogo, il decreto che dispone il giudizio non è mai stato notificato all'imputato, in violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., essendosi così verificata una nullità assoluta e insanabile. Inoltre, nonostante l'opposizione del difensore, il primo giudice aveva acquisito il verbale di s.i.t. rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, utilizzate dal pubblico ministero per le contestazioni, in violazione dell'art. 514 del codice di rito.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 4.1. Il decreto ex art. 429 cod. proc. pen. non è stato notificato a Hossain in quanto risulta dallo stesso atto che egli fosse "presente" in udienza preliminare, non avendo quindi diritto ad alcuna notifica, dovuta solo all'imputato non presente alla lettura del decreto, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo. L'assenza dell'imputato al momento della lettura del decreto, in contrasto con quanto ivi riportato, è circostanza neppure dedotta dal ricorrente, limitatosi ad eccepire genericamente, per la prima volta in sede di legittimità, che il decreto non era stato notificato. 4.2.

Anche la doglianza proposta con il secondo motivo non ha alcun fondamento. La questione che rileva ai fini di cui si tratta sta non già nell'acquisizione o meno del verbale di s.i.t. rese dalla persona offesa, utilizzato per le contestazioni durante la sua testimonianza, bensì nell'utilizzo che il giudice ha fatto delle dichiarazioni ivi contenute. La Corte di appello ha espressamente osservato che il Tribunale, così come poi lo stesso giudice di secondo grado, ha utilizzato le dichiarazioni predibattimentali non a fini probatori ("posto che la prova dichiarativa utilizzabile promana direttamente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa davanti al Tribunale e alla Corte" - pag. 7), ma esclusivamente per la valutazione della credibilità del teste, come espressamente consentito dall'art. 500, comma 2, del codice di rito (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455-01;

Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro, Rv. 266445-01; Sez. 3, n. 20388 del 17/02/2015, Q.H., Rv. 264035-01). Erroneamente, pertanto, il ricorrente ha sostenuto che "il giudice di primo grado ha illegittimamente acquisito la suddetta documentazione [il verbale di s.i.t.], valutandola ai fini della credibilità del teste".

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c