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Sentenza — n. 2333/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeals against acquittal for misappropriation, upholding lack of intent due to administrative incapacity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil appeals filed by CONAI and COREPLA against the appellate court's acquittal of Baiardi Pietro for the crime of misappropriation. The appellants argued that Baiardi's status as a subject under administrative support procedures and his role as a nominal administrator proved he lacked the criminal intent required for the offense. The court affirmed the lower court's reasoning, stating that administrative incapacity does not preclude criminal liability but rather negates the specific intent to illegally profit, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 404 cod. civ.; Art. 85, 88, 89, 42, 43 c.p., 404, 409 c.c.: The court held that a defendant's status as a subject under administrative support procedures negates the criminal intent for misappropriation when no evidence shows a will to obtain illegitimate profit.

Parole chiave

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misappropriation crime criminal intent administrative support nominal administrator acquittal appeal lack of dolo criminal liability responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 404 cod. civ.
In proposito preme ricordare che l'amministrazione di sostegno presuppone un'infermità o una menomazione che impediscono, anche temporaneamente, di provvedere ai propri interessi (art. 404 cod.civ.), circostanza perfettamente compatibile con la ritenuta assenza del dolo di appropriazione.
Art. 85 c.p.
Art. 88 c.p.
Art. 89 c.p.
Art. 42 c.p.
Art. 43 c.p.
Art. 404 c.c.
In proposito preme ricordare che l'amministrazione di sostegno presuppone un'infermità o una menomazione che impediscono, anche temporaneamente, di provvedere ai propri interessi (art. 404 cod.civ.), circostanza perfettamente compatibile con la ritenuta assenza del dolo di appropriazione.
Art. 409 c.c.
Art. 533 cod. proc. pen.
Sul punto la Corte territoriale ha, dunque, correttamente motivato applicando il canone di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, i ricorsi vanno rigettatati; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 civ., Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019
Sez. 2, 27023. Del 27/30012
Sez. 2, n. 36030 del 22/05/2014
Sez. 2, n. 36030 del 22/05/2014, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 30942 del 03/07/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: P.C. CONAI s.p.a e COREPLA s.p.a.in persona del legale rapp.te Valter Facciotto; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/9/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che le ricorrenti sono stateautorizzate alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiestodichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita la discussione dell'avv. Franco Consoli in sostituzione dell'avv. Andrea Mifsud il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; udita la discussione del difensore dell'imputato, avv. Alessandra Maffi, la quale si è associata alle conclusioni del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 20/9/2021, ha assolto Baiardi Pietro dal delitto di appropriazione indebita a lui ascritto. In particolare la Corte di appello ha ritenuto che la condotta delittuosa contestata all'imputato, consistita nell'appropriarsi, quale amministratore della CIDA Group s.r.I., a sua volta amministratrice unica della Europack s.r.l. della somma di euro 370.118,82, destinata alla CONAI a titolo di contributi ambientali, non fosse sostenuta da dolo.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, agli effetti civili, CONAI s.p.a e COREPLA s.p.a. in persona del legale rappresentante, per mezzo del difensore e procuratore speciale, il quale denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 85, 88,89, 42 e 43 c.p., 404 e 409 c.c., nonchè carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del dolo di appropriazione indebita 2.1. Ad avviso delle ricorrenti la Corte d'appello avrebbe erroneamente sovrapposto il piano della imputabilità della condotta e quello del dolo, desumendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo dalla circostanza che Baiardi, dal 31/1/2016, era stato sottoposto alla procedura di amministrazione di sostegno e pertanto, non poteva rendersi conto del disvalore delle proprie azioni; si tratterebbe secondo la prospettazione difensiva, di una condizione soggettiva rilevante ai fini della verifica della imputabilità ma non dell'elemento soggettivo del reato.

Aggiungono che la Corte di appello avrebbe motivato in maniera apparente sulla mancanza di dolo facendo esclusivamente riferimento al certificato del casellario giudiziario, da cui risultava l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno, senza effettuare alcun accertamento concreto sul punto. 2.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione rafforzata avendo la Corte d'appello assolto l'imputato per carenza dell'elemento soggettivo in base all'assunto, erroneo, dell'essere Baiardi un mero prestanome.

Si tratterebbe, secondo la difesa, di una conclusione illogica basata su dati inconferenti posto che l'incaricodi amministratore, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non aveva avuto una breve durata ma si era protratto per due anni(di tal che non poteva ritenersi che Baiardi lo svolgesse inconsapevolmente); che l'entità dell'importo dei contributo ambientale non versato dipendeva da elementi esterni alla volontà dell'imputato e quindi non incideva sul dolo; che non vi erano elementi dimostrativi della presenza di un "amministratore di fatto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono basati su motivi infondati. Il giudice di merito con motivazione puntuale e giuridicamente corretta ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag.6 della sentenza impugnata). 2.In primo luogo va osservato che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, il giudice di appello non ha fatto discendere dalla sottoposizione dell'imputato alla amministrazione di sostegno la prova della sussistenza dello stato di incapacità di intendere e di volere perchè così avrebbe effettivamente finito col sovrapporre i due piani: quello relativo all'imputabilità e quello della colpevolezza quale coscienza e volontà del fatto illecito che vanno, invece, tenuti distinti.

Come affermato dal consolidato orientamento di legittimità cui il collegio intende aderire, anche nei confronti del soggetto non imputabile o parzialmente imputabile, deve essere infatti stabilito, alla stregua delle regole di comune esperienza se l'evento prodotto sia stato "secondo l'intenzione", "contro l'intenzione" o " oltre l'intenzione" ( giusta le varie ipotesi di cui all'art. 43 c.p.) ( Sez. 6, n. 14795 del 08/04/2020,Rv. 278876).

3. Premessa, quindi, l'autonomia delle indagini sul dolo e sulla imputabilità, le ricorrenti nel proprio motivo contraddicono questo principio, attribuendo alla Corte di merito un errore nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato, che non si ravvisa nella sentenza impugnata. Il giudice di merito, infatti, ha accertato l'insussistenza del dolo alla stregua delle regole di comune esperienza secondo i normali criteri di valutazione e cioè sulla base di elementi di fatto aventi valore sintomatico che, invece, le società ricorrenti trascurano sollecitando alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali non consentita nel giudizio di legittimità essendo precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). I giudici di merito con motivazione puntuale, esente da vizi logici e corretta in diritto hanno significativamente evidenziato come :

1) nel periodo in cui Baiardi aveva ricoperto il ruolo di amministratore della Europack, l'importo dei contributi dovuti e non versati, era molto inferiore rispetto a quello non versato negli anni precedenti;

2) che le precedenti amministratrici avevano dichiarato di svolgere attività meramente cartolare, posto che il vero dominus della società era tale Antonio Fiore;

3) che un anno dopo l'assunzione della carica di amministratore da parte di Baiardi, la società venne posta in fallimento, ricavando da ciò la ragionevole conclusione che l'imputato fungesse solo da prestanome, deduzione avvalorata dal fatto che l'imputato a partire dal 13/1/2016 e cioè un anno prima della nomina quale amministratore di CIDA, era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno a tempo indeterminato. In proposito preme ricordare che l'amministrazione di sostegno presuppone un'infermità o una menomazione che impediscono, anche temporaneamente, di provvedere ai propri interessi (art. 404 cod.civ.), circostanza perfettamente compatibile con la ritenuta assenza del dolo di appropriazione.

Va al riguardo sottolineato che la procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d'incapacità, ma non esige che la persona versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli all'art.404 cod. civ., ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva(Sez. 1 civ., Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019,Rv. 653917).

4. Quanto all'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita è bene ricordare che esso consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto e allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità ( Sez. 2, 27023. Del 27/30012, Rv(253411). In tale condivisibile ottica interpretativa va evidenziato che per potersi configurare il delitto di appropriazione indebita, occorre che la condotta tipizzata sia sostenuta dalla volontà di conseguire un ingiusto profitto o un 2(vA vantaggio che si ponga come danno patrimoniale (cfr.

Sez. 2, n. 36030 del 22/05/2014, Rv. 2608465ez. 2, Sentenza n. 30942 del 03/07/2015 Cc. (dep. 16/07/2015 ) Rv. 264555), aspetto che è stato adeguatamente valutato dalla sentenza impugnata e rispetto al quale non si rinviene la carenza di motivazione denunciata, essendo stati valorizzati elementi fattuali, tra i quali, ma non solo, la sottoposizione di Baiardi alla amministrazione di sostegno che hanno portato a ritenere insussistente l'elemento soggettivo del reato. Sul punto la Corte territoriale ha, dunque, correttamente motivato applicando il canone di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, i ricorsi vanno rigettatati; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali Roma, 1/1