Italian Supreme Court dismisses appeal for receipt crime, citing procedural time limits and lack of mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible regarding both the sentencing leniency and procedural nullity arguments. The Court held that the lower court correctly assessed the crime's severity based on the defendant's criminal history and that the irregular notification was waived because it was raised after the statutory deadline for the appeal stage. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 180 cod. proc. pen.: The appeal for cassation is inadmissible when the defense fails to raise a procedural nullity within the specific time limits applicable to the stage of the proceedings, resulting in the loss of the right to object.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHARKOUI MAHMOUD nato il 08/08/1980 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che non avrebbe considerato la particolare tenuità del fatto; 2.2. violazioni di legge (art.420-bis cod. proc. pen.): il processo sarebbe stato celebrato "in assenza" nonostante la notifica della citazione a giudizio non fosse stata effettuata presso il domicilio del ricorrente, che, all'epoca, era detenuto presso la casa circondariale di Biella, ma al solo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (tra le altre: Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di merito ha escluso che il fatto potesse essere ritenuto di particolare tenuità, evidenziando il grado di offensività dello stesso in ragione delle modalità della condotta, e della personalità dell'autore, rilevando, altresì, l'abitualità del comportamento illecito, desunta dalla biografia criminale.
La motivazione sul punto appare congrua e coerente con le emergenze processuali, oltre che priva di vizi logici, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestante infondato. Si premette che, contrariamente a quanto allegato, il Charkoui è stato giudicato, con rito cartolare, ma "in presenza", dato che era stato rintracciato presso la casa circondariale di Biella (pag. 1 della sentenza impugnata). Il ricorrente deduce l'irregolarità della notifica che, invece di essere effettuata presso la casa circondariale dove si trovava detenuto, era stata effettuata presso il difensore, dove aveva eletto domicilio.
Il collegio riafferma che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02) 1.3. Il regime di deducibilità di tale nullità deve essere, tuttavia, coniugato con la specialità del rito "cartolare" introdotto in seguito all'emergenza pandemica. Si è chiarito infatti che « se la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del giudizio di appello, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901). Nel caso in esame la nullità a regime intermedio generata dalla irregolare citazione presso il domicilio eletto, invece che presso la casa circondariale si è sicuramente verificata in un momento "anteriore" rispetto alla instaurazione del giudizio di appello. Questo, essendo stato celebrato con rito cartolare, è stato avviato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero e si è sviluppato attraverso il deposito delle conclusioni delle parti private: tale scambio cartolare è fondamentale perché replica il contradditorio orale che costituisce l'ossatura costituzionale del processo penale.
Se il giudizio deve essere considerato "in corso" durante lo scambio cartolare, le nullità a regime intermedio anteriori a tale scambio sono "anteriori al giudizio", sicché le stesse devono essere eccepite prima della pronuncia della sentenza di appello, ovvero con le conclusioni scritte. Diverso è il caso in cui la nullità si verifica nel corso del processo già incardinato, come quando, nel rito cartolare, non viene comunicata la requisitoria del pubblico ministero: in tal caso si invera una violazione del contraddittorio "nel corso del giudizio".
Tale nullità, anch'essa qualificabile a regime intermedio, può, dunque, essere dedotta anche con il ricorso per cassazione. 1.4. Nel caso in esame l'irregolarità della notifica non veniva eccepita con le conclusioni scritte sicché la stessa deve ritenersi sanata, in quanto rilevata dopo il termine di decadenza. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.