Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of permitted reasons under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Morelli Orlando inadmissible via de plano procedure. The appellant argued for acquittal, prescription, and challenged aggravating circumstances, but the court found these grounds manifestly unfounded and not permitted by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or not permitted by law, resulting in the condemnation of the appellant to pay costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ORLANDO nato a AVEZZANO il 22/10/1975 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 21 marzo 2023, applicava la pena concordata tra le parti a Morelli Orlando in ordine al reato di rapina aggravata allo stesso ascritta.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Tinarelli, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - difetto di motivazione per non avere il giudice valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; - violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione in assenza di aggravanti e per effetto della esclusione della recidiva; - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, quanto al primo motivo alcun vizio sussiste nella pronuncia impugnata posto che a seguito della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, il giudice del concordato non doveva anche motivare sulla assenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.In relazione al secondo motivo si rileva che in alcun modo può ritenersi integrata la prescrizione posto che la recidiva reiterata riconosciuta in primo grado veniva confermata anche in fase di appello con valutazione di equivalenza rispetto alle attenuanti; il suo effetto esclude qualsiasi maturazione della prescrizione alla data della pronuncia di appello anche a volere ritenere l'ipotesi della rapina semplice.
Infine la circostanza aggravante delle persone riunite risulta chiaramente contestata in fatto nella descrizione del capo a) di imputazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 novembre 2023 IL CONSIGLI E EST. I nazio P IL PRESIDENTE Giovanna Verga , DEPOSITATO IN7I 8 sE 2 2C0EL4LARIA SECONDA SEZIONC PENALE IL FUNZIONARIO