Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2169/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to challenge a plea bargain sentence under specific procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the defense of Belkhaadem Saad inadmissible. The appellant argued that the preliminary judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals against plea bargain sentences are explicitly barred by Article 448, paragraph 2-bis, requiring immediate dismissal without substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences alleging failure to evaluate conditions for acquittal under Article 129 are inadmissible and must be dismissed de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentence inadmissible appeal Article 129 acquittal de plano dismissal Cassation procedure reato mancato circostanza attenuante prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, deve essere ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Pippa, deducendo, con unico, motivo difetto di motivazione per non avere il giudice valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
art. 129 cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Pippa, deducendo, con unico, motivo difetto di motivazione per non avere il giudice valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELKHADEM SAAD nato a LENTINI 11 10/06/1995 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 11 luglio 2023, applicava a BELKHADEM SAAD la pena concordata tra le parti in ordine al delitto di tentata rapina allo stesso ascritto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Pippa, deducendo, con unico, motivo difetto di motivazione per non avere il giudice valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, deve essere ricordato come ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 novembre 2023 IL CONSIGLIERE'. Ignazio Pardo ' IL PRESIDENTE Giov9na Verga —7 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEi 8 GEN. 2024 IL FUNZI