Sentenza — n. 2167/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Firenze, con ordinanza in data 13 dicembre 2022, in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse di Durac Aurica ex art. 625 ter cod.proc.pen. revocava la sentenza del 16 ottobre 2017 del Tribunale di Pisa. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. omessa motivazione quanto alla valutazione della sussistenza di specifici rapporti tra imputata e difensore di ufficio mai verificati dalla corte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 ter cod.proc.pen, art. 173 disp. att. cod.proc.pen; Sentenza — n. 2167/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625 ter cod.proc.pen. revocava la sentenza del 16 ottobre 2017 del Tribunale di Pisa. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. omessa motivazione quanto alla valutazione della sussistenza di specifici rapporti tra imputata e difensore di ufficio mai verificati dalla corte.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE DURAC AURICA nato il 17/09/1972 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza in data 13 dicembre 2022, in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse di Durac Aurica ex art. 625 ter cod.proc.pen. revocava la sentenza del 16 ottobre 2017 del Tribunale di Pisa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. omessa motivazione quanto alla valutazione della sussistenza di specifici rapporti tra imputata e difensore di ufficio mai verificati dalla corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, come ricordato anche dal parere del Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, la corte di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.
U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020 Rv. 279420 - 01). E nel caso in esame, non essendo stati verificati rapporti tra imputata e difensore di ufficio, correttamente il giudice di appello accoglieva l'istanza ex art. 625 ter cod.proc.pen. mentre, del tutto generico appare il ricorso nella parte in cui non prospetta a quali dati specifici avrebbe dovuto riferirsi il giudice per valutare la sussistenza di tali rapporti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 21 novembre 2023 CONSIGLIERE EST. zio Pard IL PRESIDENTE Giovanna Verga DEPOSITATO IN