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Sentenza — n. 2158/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2158/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2158/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 17 marzo 2023, applicava a Venturini Giuseppe la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di rapina ed estorsione allo stesso ascritti, disponendo contestualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad anno 1.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2158/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso, in quanto fondato, determina la rettificazione della sentenza impugnata posto che sussiste una semplice difformità tra la previsione delle parti e quella stabilita dal giudice. Al proposito è stato affermato che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, a norma dell'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, è rettificabile in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21384 del 21/05/2010 Rv. 247344 - 01).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina pene condizionali misura di contenzione misura di sicurezza penale reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 619 cod. proc. pen
309 del 1990, è rettificabile in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTURINI GIUSEPPE nato a ROMA il 16/01/1959 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 17 marzo 2023, applicava a Venturini Giuseppe la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di rapina ed estorsione allo stesso ascritti, disponendo contestualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad anno 1.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Ritrovato deducendo con unico motivo nullità della sentenza per difformità tra l'accordo raggiunto tra le parti e la pronuncia di appello quanto alla durata della misura di sicurezza che nella volontà delle parti era stata limitata ad anni 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso, in quanto fondato, determina la rettificazione della sentenza impugnata posto che sussiste una semplice difformità tra la previsione delle parti e quella stabilita dal giudice. Al proposito è stato affermato che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, a norma dell'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, è rettificabile in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21384 del 21/05/2010 Rv. 247344 - 01).

Inoltre secondo l'autorevole orientamento delle Sezioni Unite nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348 - 02). L'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che è rettificabile a seguito di ricorso per cassazione la sentenza di concordato in appello che abbia stabilito una durata della misura di sicurezza differente da quella oggetto dell'accordo delle parti.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della misura di sicurezza della libertà vigilata in misura non inferiore ad un anno è sostituita con l'espressione per la durata di un anno. Roma, 21 novembre 2023 L CONSIGLIERE EST. I na Lui IL PRESIDENTE Giovanna Verga — DEPOSITATO IN CANCELLARIA "? 47, ,,1_":•1 A, '7,