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Ordinanza — n. 2049/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2049/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2049/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 15/12/2022 nei confronti di Abdul Aziz Ibrahim, rideterminando la pena sull'accordo delle parti e confermando nel resto. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato rispetto dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2049/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato rispetto dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena attenuazione libera della pena errore nella commisurazione della pena remissione della pena alleggerimento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato rispetto dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di IBRAHIM ABDUL AZIZ nato in SOMALIA il 01/01/1995 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE DI APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 15/12/2022 nei confronti di Abdul Aziz Ibrahim, rideterminando la pena sull'accordo delle parti e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato rispetto dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878) e la pena irrogata dalla Corte territoriale è esattamente quella concordata tra le parti.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore I