Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Claudia Mihai inadmissible without formalities. The appellant argued that the preliminary judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that the lower court's extensive reasoning fully satisfied the burden of argumentation required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it does not rely on grounds limited to the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the facts, or illegality of the penalty or security measure, and if the lower court's reasoning sufficiently addresses the arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di MIHAI CLAUDIA nata a VALENCIA (SPAGNA) il 29/09/2004 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco, con la sentenza impugnata, ha applicato a Claudia Mihai la pena concordata tra le parti per il delitto di tentata rapina in concorso a lei ascritto.
2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso di specie, l'ampia motivazione assolve appieno il proprio attenuato onere argomentativo.
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il nsigliere estensore Il Pr