Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2048/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2048/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Claudia Mihai inadmissible without formalities. The appellant argued that the preliminary judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that the lower court's extensive reasoning fully satisfied the burden of argumentation required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it does not rely on grounds limited to the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the facts, or illegality of the penalty or security measure, and if the lower court's reasoning sufficiently addresses the arguments presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility Article 448 criminal procedure lack of admissible grounds procedural de plano legal qualification error licenziamento immediato per truffa abbandono del procedimento per infrazione stradale disdetta per rappresaglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La ricorrente deve essere condannata, ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di MIHAI CLAUDIA nata a VALENCIA (SPAGNA) il 29/09/2004 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco, con la sentenza impugnata, ha applicato a Claudia Mihai la pena concordata tra le parti per il delitto di tentata rapina in concorso a lei ascritto.

2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso di specie, l'ampia motivazione assolve appieno il proprio attenuato onere argomentativo.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il nsigliere estensore Il Pr