Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special power of attorney under Article 100 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Incoronata Lostorto inadmissible without formalities. The appellant, a third-party interested party challenging a preventive seizure, failed to submit a special power of attorney as required by law. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary standing and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The appeal is inadmissible if the interested party fails to provide a special power of attorney, lacking the requisite standing to challenge the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di LOSTORTO INCORONATA nato a TROIA il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha rigettato l'istanza di Incoronata Lostorto, diretta a richiedere, quale proprietaria terza interessata, la revoca di un sequestro preventivo avente ad oggetto beni di sua proprietà.
2. Incoronata Lostorto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.
3. L'atto di impugnazione, proposto dal difensore del terzo interessato, risulta privo di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., di modo che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, GT Auto, Rv. 271722).
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi