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Ordinanza — n. 2044/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2044/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2044/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, ha applicato a Michele Sciannamea e a Nunzio Sciannamea la pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 416, 628, 648-bis, 648 cod. pen. e artt. 2 e 4, I. 895 del 1967 loro ascritti.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2044/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori. 2.1. Michele Sciannamea deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica e alla sussistenza della rapina contestata sub b), l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e la nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. 2.1. Nunzio Sciannamea eccepisce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica e l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine al delitto associativo.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale commisurazione della pena per rapina reati qualificati contro gli stupefacenti motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Michele Sciannamea deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica e alla sussistenza della rapina contestata sub b), l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di SCIANNAMEA NUNZIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 06/05/1966 SCIANNAMEA MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/01/1968 avverso la sentenza del 15/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, ha applicato a Michele Sciannamea e a Nunzio Sciannamea la pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 416, 628, 648-bis, 648 cod. pen. e artt. 2 e 4, I. 895 del 1967 loro ascritti.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori. 2.1. Michele Sciannamea deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica e alla sussistenza della rapina contestata sub b), l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e la nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. 2.1. Nunzio Sciannamea eccepisce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica e l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine al delitto associativo.

3. I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». In tale perimetro normativo è dunque ritualmente deducibile l'erronea qualificazione delle fattispecie contestate), ma, coerentemente con l'esegesi consolidata in riferimento al fatto tipico, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitoumi, Rv. 275971).

La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Nel caso di specie, l'ampia motivazione chiarisce la correttezza ella qualificazione giuridica dei fatti, come contestati nella corposa rubrica imputativa, valutando in profondità le risultanze investigative, individuando il vincolo della continuazione tra i numerosi reati. Non emergono pertanto errores in iudicando suscettibili di scrutinio in questa sede.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

F un, mm Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle era Z CO spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle —I > >