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Ordinanza — n. 2042/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2042/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Concordio Malandrino, mediante ricorso dei propri difensori avv.ti Saccone e Bonora, chiedeva l'annullamento del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania e con il quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività svolta dal compendio aziendale denominato UMAMI in sequestro preventivo.

Regesto Legislator

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art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 2042/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue affermare che avverso il provvedimento impugnato con il presente ricorso per Cassazione il ricorrente 'avrebbe dovuto proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dello stesso. Peraltro va ancora aggiunto che il ricorso è vieppiù inammissibile ove si tenga conto che nel corpo dello stesso non è nemmeno chiarito quale sia il provvedimento impugnato attraverso la specifica indicazione dello stesso, e ciò in precisa violazione della disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen. che richiede appunto la specificità a pena di inammissibilità anche delle richieste contenute nell'atto di impugnazione.

Parole chiave

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comportamento dell'impresa tutela degli interessi commerciali azienda agricola vita aziendale difesa contro le pratiche commerciali illecite economia aziendale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod.proc.pen
Peraltro va ancora aggiunto che il ricorso è vieppiù inammissibile ove si tenga conto che nel corpo dello stesso non è nemmeno chiarito quale sia il provvedimento impugnato attraverso la specifica indicazione dello stesso, e ciò in precisa violazione della disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALANDRINO CONCORDIO nato a SALERNO il 06/03/1969 avverso il decreto del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. Concordio Malandrino, mediante ricorso dei propri difensori avv.ti Saccone e Bonora, chiedeva l'annullamento del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania e con il quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività svolta dal compendio aziendale denominato UMAMI in sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, per i provvedimenti emessi dal giudice delle indagini preliminari in materia di amministrazione dei beni in sequestro sono esperibili altri rimedi e non certamente il ricorso per cassazione; in particolare questa corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018 Cc. (dep. 10/01/2019 ) Rv. 274723 — 01).

Ne consegue affermare che avverso il provvedimento impugnato con il presente ricorso per Cassazione il ricorrente 'avrebbe dovuto proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dello stesso. Peraltro va ancora aggiunto che il ricorso è vieppiù inammissibile ove si tenga conto che nel corpo dello stesso non è nemmeno chiarito quale sia il provvedimento impugnato attraverso la specifica indicazione dello stesso, e ciò in precisa violazione della disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen. che richiede appunto la specificità a pena di inammissibilità anche delle richieste contenute nell'atto di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 IL CONSIGLIERE EST. DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEi 7 GEN. 2024 IL FUNZIONARIO GIUI ZI IL