Ordinanza — n. 2041/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 maggio 2023, confermava la condanna alle pene di legge pronunciata il 30 luglio 2022 dal G.I.P. presso il medesimo tribunale nei confronti di Ayari Youssef. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 2041/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI YUOSSEF nato il 10/07/1999 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 maggio 2023, confermava la condanna alle pene di legge pronunciata il 30 luglio 2022 dal G.I.P. presso il medesimo tribunale nei confronti di Ayari Youssef.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto dall'imputato personalmente e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, la disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen. prevede espressamente che il ricorso per cassazione possa essere avanzato soltanto dai difensori abilitati all'esercizio presso le giurisdizioni superiori. Né risulta in alcun modo fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata con il secondo motivo posto che le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno già affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle (R impugnazioni in cassazio'ne, senza che ciò determini alcuna limitazione. delle facoltà difensive" (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 L CONSIGLIERE EST. Par IL PRESIDENTE Elisabetta Rosi u3,1 fc)-3 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECO