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Ordinanza — n. 2040/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2040/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 12 maggio 2023, applicava a Purificato Daniele la pena concordata fra le parti di anni 2 di reclusione ed C16.000 di multa in ordine in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 allo stesso ascritto.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 73 D.P.R. 309/90, art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 2040/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale quanto alla mancata valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

Parole chiave

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attenuazione libera della pena disdetta in periodo di prova liberazione condizionale soppressione delle prestazioni disdetta anticipata protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 73 D.P.R. 309/90
in data 12 maggio 2023, applicava a Purificato Daniele la pena concordata fra le parti di anni 2 di reclusione ed C16.000 di multa in ordine in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 allo stesso ascritto.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
art. 129 cod.proc.pen
cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale quanto alla mancata valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURIFICATO DANIELE nato a ROMA il 07/01/1999 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 12 maggio 2023, applicava a Purificato Daniele la pena concordata fra le parti di anni 2 di reclusione ed C16.000 di multa in ordine in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 allo stesso ascritto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale quanto alla mancata valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso una sentenza di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, va ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi . attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 - 01).

E nel caso di specie, pertanto, il ricorso risulta avanzato per motivi non deducibili avverso la pronuncia di concordato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 \IL CONSIGLIERE EST. .k, g a \J IL PRESIDENTE Elisabetta si tkrff3 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA S