Sentenza — n. 2037/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza in data 30 novembre 2022, annullava senza rinvio la sentenza la pronuncia della Corte di appello di Cagliari del 18 gennaio 2022 in ordine ai fatti di peculato contestati a Liori Antonio Angelo limitatamente alle condotte del 27-2-2009 e del 24-3-2009 perché estinti per prescrizione e confermava la condanna dello stesso in relazione al residuo episodio del 4 agosto 2010, disponendo la trasmissione degli atti alla stessa corte di appello per la determinazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 625 bis cod.proc.pen, art. 360 cod. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 2037/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario per errore di fatto il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., sussistere il presupposto di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen. posto che, alla data di consumazione dei fatti del 4 agosto 2010, il Liori era cessato dalla propria carica di consigliere regionale della Regione Sardegna, scaduta il 18 marzo 2009, così che essendo venuto meno la funzione di pubblico ufficiale non poteva essere ritenuto responsabile del delitto di peculato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIORI ANTONIO ANGELO nato a DESULO il 24/03/1955 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica della difesa dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Sesta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza in data 30 novembre 2022, annullava senza rinvio la sentenza la pronuncia della Corte di appello di Cagliari del 18 gennaio 2022 in ordine ai fatti di peculato contestati a Liori Antonio Angelo limitatamente alle condotte del 27-2-2009 e del 24-3-2009 perché estinti per prescrizione e confermava la condanna dello stesso in relazione al residuo episodio del 4 agosto 2010, disponendo la trasmissione degli atti alla stessa corte di appello per la determinazione della pena.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario per errore di fatto il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., sussistere il presupposto di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen. posto che, alla data di consumazione dei fatti del 4 agosto 2010, il Liori era cessato dalla propria carica di consigliere regionale della Regione Sardegna, scaduta il 18 marzo 2009, così che essendo venuto meno la funzione di pubblico ufficiale non poteva essere ritenuto responsabile del delitto di peculato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- 1. Il ricorso straordinario è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 2230 del 11/12/2019 Ud. (dep. 21/01/2020 ) Rv. 278131 — 01) ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell'art. 360 cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati.
Ne consegue affermarsi che il ricorrente non poteva contestare nella presente fase di impugnazione straordinaria un presupposto del reato ricollegato dalla decisione della sesta sezione all'appropriazione di somme che dovevano ritenersi di pertinenza pubblica, trattandosi di doglianza che attenendo alla qualificazione giuridica della condotta assume contenuto valutativo ed appare estranea all'ambito del ricorso straordinario per errore di fatto. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 EL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE n DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIO