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Sentenza — n. 2026/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2026/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione del credito formulata nell'interesse di Fanara Antonio, in relazione al procedimento di prevenzione pendente nei confronti di Maranzano Antonino, ai sensi dell'art. 1, commi 194 e ss., I. 228/2012 perché proposta tardivamente oltre il termine di 180 giorni dal momento in cui era divenuta definitiva la disposta confisca dei beni del proposto. o, 2. La difesa del creditore proponeva atto di impugnazione denominato "ricorso ex art. 59 punto 6 del d. Igs. 159/2011" avverso l'indicato decreto, depositando l'atto presso il Tribunale di Palermo, censurando la declaratoria di inammissibilità, essendo stato rispettato il termine indicato al creditore dall'Agenzia nazionale che aveva inviato apposito avviso al riguardo.

Regesto Legislator

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art. 666, comma 6 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 2026/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché proposto da difensore non munito di procura speciale. 1.1. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Palermo, l'impugnazione proponibile avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al passivo (da qualificarsi quale incidente di esecuzione alla stregua del disposto dell'art. 666, comma 6 cod. proc. pen., norma richiamata dall'art. 1, comma 200, I. 228/2012) è il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte Paschi Siena, Rv. 262734 - 01). L'atto di impugnazione proposto nell'interesse del terzo creditore risulta sottoscritto dal difensore Avv.

Parole chiave

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inosservanza del termine preclusione per tardività ritardo ingiustificato opposizione tardiva termine di perenzione momento del deposito

Disposizioni normative citate

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art. 666, comma 6 cod. proc. pen
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Palermo, l'impugnazione proponibile avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al passivo (da qualificarsi quale incidente di esecuzione alla stregua del disposto dell'art. 666, comma 6 cod. proc. pen., norma richiamata dall'art.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FANARA ANTONIO nato a PALERMO il 01/08/1961 avverso il decreto del 22/02/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e le istanze; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione del credito formulata nell'interesse di Fanara Antonio, in relazione al procedimento di prevenzione pendente nei confronti di Maranzano Antonino, ai sensi dell'art. 1, commi 194 e ss., I. 228/2012 perché proposta tardivamente oltre il termine di 180 giorni dal momento in cui era divenuta definitiva la disposta confisca dei beni del proposto. o, 2. La difesa del creditore proponeva atto di impugnazione denominato "ricorso ex art. 59 punto 6 del d. Igs. 159/2011" avverso l'indicato decreto, depositando l'atto presso il Tribunale di Palermo, censurando la declaratoria di inammissibilità, essendo stato rispettato il termine indicato al creditore dall'Agenzia nazionale che aveva inviato apposito avviso al riguardo.

3. Il Tribunale, qualificata l'impugnazione quale ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione dell'incarto alla Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto da difensore non munito di procura speciale. 1.1. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Palermo, l'impugnazione proponibile avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al passivo (da qualificarsi quale incidente di esecuzione alla stregua del disposto dell'art. 666, comma 6 cod. proc. pen., norma richiamata dall'art. 1, comma 200, I. 228/2012) è il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte Paschi Siena, Rv. 262734 - 01). L'atto di impugnazione proposto nell'interesse del terzo creditore risulta sottoscritto dal difensore Avv.

Santi Magazzù, dichiaratosi esclusivamente difensore della parte, con nomina che prevedeva esclusivamente la facoltà di proporre impugnazioni "ai sensi dell'art. 59, comma 6 d.l. 6.9.2011 n. 159" (ossia, le opposizioni ai provvedimenti di rigetto), senza alcuna indicazione sul necessario rilascio in suo favore della procura speciale per proporre il ricorso in sede di legittimità (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01; Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 266149 - 01; espressamente, sulla necessità del rilascio di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione da parte del terzo, in materia di misure di prevenzione, Sez.

Unite, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle