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Sentenza — n. 2023/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2023/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, decidendo in seguito all'opposizione presentata da Antonio Nunziata diretta ad ottenere la restituzione della somma equivalente al valore dell'autovettura Audi Q\3, confiscata con decreto del 15 ottobre 2014 ed assegnata in uso alle Forze dell'ordine, rigettava l'istanza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2023/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si ritiene, dunque, che il provvedimento impugnato escluda legittimamente il nesso di pertinenzialità tra l'auto e la ditta, sicché lo stesso non merita alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore confisca dei beni restituzione di beni nazionalizzati azione mobiliare detentore di veicolo contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUNZIATA ANTONIO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 16/03/1970 avverso il decreto del 01/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, decidendo in seguito all'opposizione presentata da Antonio Nunziata diretta ad ottenere la restituzione della somma equivalente al valore dell'autovettura Audi Q\3, confiscata con decreto del 15 ottobre 2014 ed assegnata in uso alle Forze dell'ordine, rigettava l'istanza.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva : 2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il bene del quale si chiedeva la restituzione "per equivalente" era pertinente alla ditta individuale di Antonio Nunziata; sicché, revocato il vincolo sulla ditta, avrebbe dovuto essere restituita anche l'autovettura; sarebbe pertanto errato ritenere che fosse stata confiscata, e poi n restituita, la "ditta come denominazione", dato che oggetto del vincolo sarebbe stata l'impresa con tutti i suoi beni strumentali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il gravame si fonda sulla ipotetica pertinenzialità dell'autovettura, del cui valore si chiede il dissequestro, alla ditta individuale di Antonio Nunziata, già restituita. Si tratta di un presupposto che non trova conferma nelle risultanze processuali: il provvedimento genetico di confisca, infatti, distingue il vincolo della ditta da quello dell'auto, mentre il provvedimento di revoca del vincolo si riferisce "solo" alla ditta individuale del Nunziata; la restituzione è fondata sulla irrisorietà dell'investimento iniziale nella ditta confiscata il quale, a giudizio della Corte gli appello, poteva essere sopportato dal ricorrente, e dunque non poteva essere ritenuto riconducibile alla sua attività di prestanome di Domenico Cesarana.

La Corte di appello rilevava, invece, che la confisca della autovettura Audi Q\3 - il cui costo superava la somma di trentamila euro e, dunque, non era affatto irrisorio - non poteva ritenersi collegato al vincolo della ditta, ma era sorretto da autonome ragioni correlate al valore considerevole del bene (pagg. 26 e 27 del provvedimento di revoca). Il Tribunale rilevava, altresì, che l'intestazione dell'auto alla ditta era stato effettuato solo per ragioni fiscali e che, pertanto, non era sufficiente a dimostrare la pertinenza del bene al compendio aziendale che si poneva alla base della restituzione. 1.2.

Si ritiene, dunque, che il provvedimento impugnato escluda legittimamente il nesso di pertinenzialità tra l'auto e la ditta, sicché lo stesso non merita alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 nov