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Ordinanza — n. 2022/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2022/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Torino con sentenza del 6/7/2023 applicava ad Andre Lucio De Farias - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato ascrittogli. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2022/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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adeguamento della pena sentenza penale pene condizionali revisione della sentenza penale sospensione di pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FARIAS ANDRE LUCIO nato il 20/11/1969 avverso la sentenza del 06/07/2023 del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 6/7/2023 applicava ad Andre Lucio De Farias - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato ascrittogli.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, il motivo cui è affidato non è consentito in questa sede, alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il tenore letterale della disposizione rende palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di circostanze del reato, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presentesicorso. co_,L,1-e_ J 4 w1444---/Y2A beg-1.3-1, J\-22t-t -t" 2.

All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 20