Sentenza — n. 2021/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon un unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha ritenuto la tardività della convalida del sequestro operata dal pubblico ministero in data 23/06/2023 in quanto recante la data di deposito del 27/06/2023. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. 1.1. Va ricordato che l'interesse a impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2021/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. 1.1. Va ricordato che l'interesse a impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI VENEZIA Nel procedimento a carico di: AKRAM WASEEM nato il 06/08/1998 in PAKISTAN avverso l'ordinanza in data 21/07/2023 del TRIBUNALE DI VENEZIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato DOMENICO LIBERATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia impugna l'ordinanza in data 21/07/2023 del Tribunale di Venezia, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame presentata da Akrama Waseem avverso il decreto in data 23/06/2023 con cui il pubblico ministero convalidava il sequestro di un monopattino effettuato dalla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione. Va precisato che il tribunale manteneva il vincolo cautelare. Deduce:
1. Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha ritenuto la tardività della convalida del sequestro operata dal pubblico ministero in data 23/06/2023 in quanto recante la data di deposito del 27/06/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. 1.1. Va ricordato che l'interesse a impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto. Nel caso di specie non è possibile rinvenire un interesse siffatto. Il pubblico ministero, invero, si duole dell'errato calcolo circa il rispetto del termine di deposito del provvedimento di convalida, là dove dall'eventuale fondatezza della censura non conseguirebbe nessun effetto favorevole, visto che il tribunale ha comunque mantenuto il vincolo reale.
Da qui l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il