Ordinanza — n. 2016/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALELLI DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/10/1948 parte offesa nel procedimento nei confronti di COSSU GIANCARLO nato a MARINO il 11/07/1966 avverso il decreto del 01/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2016/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALELLI DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/10/1948 parte offesa nel procedimento nei confronti di COSSU GIANCARLO nato a MARINO il 11/07/1966 avverso il decreto del 01/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con il decreto impugnato in questa sede, ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.m., accogliendo tale ultima richiesta; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art.410 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; f ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410 bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso