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Ordinanza — n. 2013/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of plea deal rights under Art. 599-bis. Salamone Mario's appeal regarding traffic offense classification is rejected. Court ruled waiver precludes further litigation on the matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Mario Salamone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Salamone argued that the lower court incorrectly classified an administrative traffic violation as a criminal fraud offense under Article 490 of the Penal Code. The court rejected this claim because Salamone had previously waived his right to contest the plea agreement in the appellate stage, a waiver that bars any subsequent challenge to the legal characterization of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The waiver of the right to appeal regarding the plea agreement renders any subsequent cassation appeal inadmissible, as the procedural waiver extends to the entire litigation process including the review of legal issues.

Parole chiave

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waiver of appeal rights plea agreement waiver inadmissible cassation appeal procedural preclusion criminal fraud classification altri reati spese del veicolo a motore infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Genova con sentenza del 17/3/2023 ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Genova con sentenza del 17/3/2023 ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 490 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione di legge per essersi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 490 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE MARIO nato a ASTI il 30/10/1990 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Genova con sentenza del 17/3/2023 ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguito di appello proposto da Salamone Mario avverso la sentenza di primo grado che l'aveva riconosciuto colpevole di una pluralità di reati di truffa ed al altro. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione di legge per essersi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 490 cod. pen. in relazione all'occultamento della targa di un veicolo, laddove, invece, si assume avrebbe dovuto configurarsi l'illecito amministrativo di cui all'art. 100 comma 12 del codice della strada.

Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2023 L'esten