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Sentenza — n. 2006/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2006/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 3 dicembre 2018 dal Tribunale di Livorno nei confronti di Luis Ramon Santana Torres, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il suddetto imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della modestia dell'offesa, avente ad oggetto un ciclomotore parzialmente danneggiato, e l'occasionalità della condotta. (2,P 2.2. Con il secondo motivo, si duole della severità della pena inflitta, anche per effetto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 2006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Il suddetto imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della modestia dell'offesa, avente ad oggetto un ciclomotore parzialmente danneggiato, e l'occasionalità della condotta. (2,P 2.2. Con il secondo motivo, si duole della severità della pena inflitta, anche per effetto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva.

Parole chiave

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infrazione privilegiata pena con condizionale parziale altri reati violazione semplice della LCStr risarcimento per atto illecito attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 3 dicembre 2018 dal Tribunale di Livorno nei confronti di Luis Ramon Santana Torres, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo, la difesa censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della modestia dell'offesa, avente ad oggetto un ciclomotore parzialmente danneggiato, e l'occasionalità della condotta.
art. 69 cod. pen
pen., laddove la personalità dell'imputato, come desumibile dai numerosi e consistenti precedenti penali (tali da fondare un giudizio di maggiore pericolosità da cui discende l'applicazione della recidiva, mitigata dal giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SANTANA TORRES LUIS RAMON nato il 27/12/1987 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 3 dicembre 2018 dal Tribunale di Livorno nei confronti di Luis Ramon Santana Torres, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

2. Il suddetto imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della modestia dell'offesa, avente ad oggetto un ciclomotore parzialmente danneggiato, e l'occasionalità della condotta. (2,P 2.2. Con il secondo motivo, si duole della severità della pena inflitta, anche per effetto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta oggetto dei motivi di appello, né comunque dedotta durante il giudizio di secondo grado sino all'udienza di discussione (allorquando il titolo di reato non appariva più ostativo, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale e poi del legislatore). Correttamente dunque i giudici fiorentini, che pure chiariscono adeguatamente le riflessioni di fatto e di diritto poste a base del complessivo trattamento sanzionatorio, non considerano specificamente la questione.

Il primo motivo pertanto è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.2. La sentenza impugnata chiarisce poi comunque come l'adeguamento della pena (ampiamente inferiore alla media edittale) alla concreta gravità del fatto sia già stata assolta dal riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 648, quarto comma, cod. pen., laddove la personalità dell'imputato, come desumibile dai numerosi e consistenti precedenti penali (tali da fondare un giudizio di maggiore pericolosità da cui discende l'applicazione della recidiva, mitigata dal giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen.), evidenzi una non trascurabile capacità a delinquere.

Il percorso giustificativo dei giudici di appello, attinente a questioni schiettamente di merito, risulta evidentemente congruo e non attinto da illogicità o contraddittorietà, ed è pertanto sottratto ad ogni scrutinio di questa Corte di legittimità.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.

P.Q.M.

ID ,f'0 _e; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle N. v I D D-4 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle n 171- ammende. p ,,,1