Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2005/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2005/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 11 luglio 2018 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chaochao Huang in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione (capo A), confermando, previa rideterminazione della pena, la condanna per la ricettazione continuata (capo B).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione (capo A), confermando, previa rideterminazione della pena, la condanna per la ricettazione continuata (capo B).

Parole chiave

Generato dall'IA
difesa contro le pratiche commerciali illecite traffico internazionale di stupefacenti riciclaggio internazionale di denaro reiterazione di reati penali contraffazione di merci cosa fuori commercio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 11 luglio 2018 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chaochao Huang in ordine al reato di cui all'art. 474 cod.
art. 131-bis cod. pen
L'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di HUANG CHAOCHAO nato il 17/09/1989 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 11 luglio 2018 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Chaochao Huang in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., in quanto estinto per prescrizione (capo A), confermando, previa rideterminazione della pena, la condanna per la ricettazione continuata (capo B).

2. Ha proposto ricorso per cassazione Chaochao Huang, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. e all'art. 546, comma 1, lett. qP n41 e), cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, la ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto, anche alla luce del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla sola base di un inesistente legame con fornitori internazionali di beni contraffatti.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata argomentatamente esclusa dalla Corte capitolina con riferimento alle dinamiche di vendita, mediante reiterato acquisto all'estero di pacchi contenenti merci contraffatta, poi smerciata a una platea indeterminata di clienti, di modo tale che non poteva ritenersi sussistere la minima offensività e la non occasionalità del comportamento (p. 4). 3.2. La sentenza impugnata chiarisce poi - procedendo in ogni caso a rideterminare il complessivo trattamento sanzionatorio, all'esito della declaratoria di estinzione del primo reato - come l'adeguamento della pena alla concreta gravità del fatto sia stata già assolta dalla sussunzione della vicenda nella fattispecie attenuata, di modo che la sola incensuratezza non valeva a fondare il beneficio e le suaccennate modalità di esercizio dell'attività commerciale deponevano viceversa in senso contrario (p. 4). 3.3.

Il percorso giustificativo dei giudici di appello, attinente a questioni schiettamente di merito, risulta evidentemente congruo e non attinto da illogicità o contraddittorietà, ed è pertanto sottratto ad ogni scrutinio di questa Corte di legittimità.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023 Con