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Sentenza — n. 2000/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2000/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Crola Luigi, nato ad Avellino il 23/10/1967 rappresentata ed assistita dall'avv. Carmine Danna, di fiducia avverso la sentenza in data 12/01/2023 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Felicetta Marinelli, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. c(iR

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2000/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Luigi Di Crola, è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale. Secondo motivo: violazione di legge per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello.

Parole chiave

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termine di comunicazione decisione comunicata oralmente rinuncia al dibattimento orale notificazione mediante pubblicazione procedura di rivendicazione nel pignoramento procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Luigi Di Crola, è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Crola Luigi, nato ad Avellino il 23/10/1967 rappresentata ed assistita dall'avv. Carmine Danna, di fiducia avverso la sentenza in data 12/01/2023 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Felicetta Marinelli, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. c(iR

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITO 1. Con sentenza in data 12/01/2023, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Avellino in data 13/07/2018, riduceva la pena inflitta nei confronti di Luigi Di Crola in relazione al reato di tentata estorsione in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Luigi Di Crola, è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale. Secondo motivo: violazione di legge per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Manifestamente infondati sono entrambi i motivi di ricorso: il primo perché si è proceduto con le forme della trattazione orale che impedisce il preventivo deposito delle conclusioni scritte delle parti; il secondo perché risulta dagli atti la ritualità della citazione in appello del Di Crola (lo stesso risulta essere stato citato in appello per l'udienza del 19/05/2022; in questa sede, la difesa eccepiva l'intempestività della citazione per mancata osservanza del termine a comparire essendosi la notifica della citazione perfezionata nei suoi confronti n data 10/05/2022; l'udienza del 19/05/2022 veniva quindi differita al 12/01/2023, con rinnovazione della citazione dell'imputato; all'udienza del 12/01/2023, presosi atto della ritualità della notifica, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così