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Sentenza — n. 1994/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1994/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 17 marzo 2023, confermava la condanna alle pene di legge ed alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato pronunciata il 30 novembre 2020 dal Tribunale di Vasto nei confronti di Touray James. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., lamentava violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento in concreto della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato mancando una verifica in concreto della pericolosità sociale effettuata ai sensi dell'art. 133 cod.pen.. ge

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 133 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 1994/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è proposto per motivi manifestamente non fondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, deve essere ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di misure di sicurezza, il giudice nell'emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 deve, prima di applicare la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata motivazione (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018 Rv. 273743 — 01).

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale allontanamento malgrado rischio di persecuzione persecuzione dei Tamil pene e misure misura disciplinare sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
art. 133 cod.pen
cod.proc.pen., lamentava violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento in concreto della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato mancando una verifica in concreto della pericolosità sociale effettuata ai sensi dell'art. 133 cod.pen..
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOURAY JAMES nato il 09/11/1994 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINE LU che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte della difesa che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 17 marzo 2023, confermava la condanna alle pene di legge ed alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato pronunciata il 30 novembre 2020 dal Tribunale di Vasto nei confronti di Touray James.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., lamentava violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento in concreto della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato mancando una verifica in concreto della pericolosità sociale effettuata ai sensi dell'art. 133 cod.pen.. ge

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente non fondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, deve essere ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di misure di sicurezza, il giudice nell'emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 deve, prima di applicare la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata motivazione (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018 Rv. 273743 — 01).

Orbene, nel caso in esame, il giudice di appello appare essersi conformato a tale orientamento avendo, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 6-7 dell'impugnata sentenza, sottolineato quegli specifici elementi del fatto indicativi proprio della pericolosità sociale dell'imputato (rapina e lesioni personali ai danni di un soggetto anziano). Ne consegue la totale infondatezza del ricorso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 DEPOSITATO IN CANCELLARI