Italian Court dismisses criminal appeal as personally filed by defendant without required lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant without the mandatory representation of a qualified lawyer. The defendant argued for excessive sentencing, but the court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly requires a licensed attorney to submit appeals to the Cassation Court. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the defendant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The personal filing of an appeal to the Court of Cassation by an accused person is inadmissible, as such appeals must be submitted by a qualified lawyer, a requirement justified by the high professional standards needed for effective defense at this level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Di Giovanni Pamela, nata a Crema 1'11.3.1984, contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2.2.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 15.1.2019 con cui il Tribunale di Piacenza aveva riconosciuto Pamela Di Giovanni responsabile dei fatti di tentata rapina impropria aggravata e di lesioni aggravate; con le circostanze attenuanti generiche e la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimate complessivamente equivalenti alle aggravanti ed alla pure contestata recidiva, l'aveva perciò condannata alla pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione Pamela Di Giovanni deducendo l'eccessività della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 da versare in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in