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Sentenza — n. 1895/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1895/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 649 bis e 124 cod. pen.. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 124 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 131 bis cod.pen; Sentenza — n. 1895/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

Parole chiave

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opposizione tardiva restituzione del termine scaduto condono delle spese procedurali indebito retrocessione di credito legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
Raneri Rosa impugna la sentenza in data 19/09/2022 della Corte di appello di Messina, che ha riformato la sentenza in data 09/12/2021 del Tribunale di Messina, rideterminando la pena inflittale per il reato di cui all'art. 646 cod. pen..
art. 131 bis cod.pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen..
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RANERI ROSA nata il 16/10/1978 a TAORMINA avverso la sentenza in data 19/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI MES- SINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

Raneri Rosa impugna la sentenza in data 19/09/2022 della Corte di appello di Messina, che ha riformato la sentenza in data 09/12/2021 del Tribunale di Messina, rideterminando la pena inflittale per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.. Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 649 bis e 124 cod. pen..

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 124 cod. pen..

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 646 cod. pen..

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen..

5. Dopo la presentazione del ricorso è pervenuta remissione di querela ritualmente accettata dal querelato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al r:iagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2023