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Ordinanza — n. 1445/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1445/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d'ufficio e relativo all'errore materiale concernente la sentenza n. 41129 del 2023, resa all'esito dell'udienza del 27.9.2023 (dep. in data 10.10.2023); visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per la correzione dell'errore iiiateriale nei termini segnalati. FATTO E DIRITTO 1. In data 10.10.2023 è stata pubblicata la sentenza n. 41129 del 2023, emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte all'esito della camera di consiglio del 27.9.2023 sul ricorso proposto nell'interesse di Adlan El Bachir;

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1445/2024 — snpen · Corte di Cassazione: se non ché, come è facilmente evincibile dagli atti, nella intestazione della sentenza, per mero errore materiale, è stato indicato, come impugnante, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona anziché il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova; nel dispositivo, inoltre, è stata indicata, come giudice del rinvio, la Corte di appello di Firenze in luogo della Corte di appello di Genova; trattasi di errori senz'altro emendabili con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, Rv. 262551 - 01) 3. la sentenza impugnata va dunque corretta nei termini meglio specificati in dispositivo.

Parole chiave

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correzione di errore materiale revisione di una decisione errore nella commisurazione della pena esame di cassazione decisione incidentale impugnabile accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d'ufficio e relativo all'errore materiale concernente la sentenza n. 41129 del 2023, resa all'esito dell'udienza del 27.9.2023 (dep. in data 10.10.2023); visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per la correzione dell'errore iiiateriale nei termini segnalati. FATTO E DIRITTO 1. In data 10.10.2023 è stata pubblicata la sentenza n. 41129 del 2023, emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte all'esito della camera di consiglio del 27.9.2023 sul ricorso proposto nell'interesse di Adlan El Bachir;

2. se non ché, come è facilmente evincibile dagli atti, nella intestazione della sentenza, per mero errore materiale, è stato indicato, come impugnante, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona anziché il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova; nel dispositivo, inoltre, è stata indicata, come giudice del rinvio, la Corte di appello di Firenze in luogo della Corte di appello di Genova; trattasi di errori senz'altro emendabili con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, Rv. 262551 - 01) 3. la sentenza impugnata va dunque corretta nei termini meglio specificati in dispositivo.

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 41129 del 2023, emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte, sostituendo l'indicazione, errata, "Firenze", con quella, corretta, "Genova"; nonché la correzione dell'intestazione nell'inciso "PG presso la Corte d'appello di Ancona", errato, con quello, corretto, "PG presso la Corte d'appello di Genova". Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma il