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Ordinanza — n. 1324/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1324/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Zuna Fatmir, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/04/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di cui alla rubrica.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 533 cod. proc. pen, art. 4 legge n. 110/75, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1324/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. e in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di cui alla rubrica.

Parole chiave

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ritiro della querela penale misura di contenzione cancellazione dall'albo avvocati capacità di subire la carcerazione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Zuna Fatmir, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/04/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 533 cod. proc. pen
in riferimento agli artt. 533 cod. proc. pen.
art. 4 legge n. 110/75
Al riguardo, premesso che il ricorrente non aveva rinunziato al motivo di appello riguardo la configurazione della condotta contestata al capo d) della rubrica (art. 4 legge n.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNA FATMIR (CUI: 04ZVOQR) nato il 01/10/1992 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zuna Fatmir, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/04/2023 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di cui alla rubrica.

2. Con un unico motivo deduce, in relazione al capo d) dell'imputazione, la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 533 cod. proc. pen. e 4 legge n. 110/75. Al riguardo, premesso che il ricorrente non aveva rinunziato al motivo di appello riguardo la configurazione della condotta contestata al capo d) della rubrica (art. 4 legge n. 110/75), evidenzia come la detenzione al di fuori della propria abitazione di un «taglierino» non sia tale da integrare la fattispecie contravvenzionale, trattandosi, nel caso di specie, di uno strumento di lavoro dell'imputato, il quale svolgeva l'attività di pittore di strada (lo strumento era volto a tagliare le tele). Era, quindi, integrato il giustificato motivo elidente l'illiceità penale della condotta.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto relativo a motivo rinunziato in appello.

4. A fondamento della prospettazione posta a base della censura il ricorrente nulla ha allegato a questa Corte. Peraltro, dall'esame del verbale dell'udienza svoltasi il 13/04/2023 dinanzi alla Corte d'appello (presente l'imputato che il difensore), risulta che «preliminarmente le parti rappresentano di avere raggiunto un concordato, indicando la pena di cui al foglio allegato e rinunciano ai motivi di appello» (riassunti dalla sentenza impugnata alle pagine 6 e 7, ove è espressamente riportato anche il quarto motivo di appello con cui si censurava l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo d); peraltro, nella proposta di concordato allegata al verbale, non risulta affatto che, nella determinazione della pena, sia stato escluso l'aumento per la continuazione per il reato di cui al capo d) della rubrica, avendo le parti indicato la misura della pena base da intendersi stabilita sul più grave reato di cui al capo a), (vedi sul punto pag. 6 sentenza di primo grado) e poi unitariamente l'aumento complessivo per la continuazione, da intendersi relativo ai reati di cui ai capi b), c), d) ed f).

5. Sul punto va, pertanto, richiamato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex multis v. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am