Italian court dismisses appeal claiming omitted new grounds due to prior inadmissibility of original grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary appeal inadmissible because the original grounds were previously rejected as inadmissible. The appellant argued that new grounds regarding organizational elements and evidence quality were overlooked by the lower court. The court ruled that the defect of inadmissibility in the original grounds inevitably extends to any new grounds connected to them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: The inadmissibility of original grounds in an extraordinary appeal precludes the examination of new grounds connected to them due to the radical defect and the risk of extending appeal deadlines.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 11/09/1987 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; sentite le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. INFANTINO DOMENICO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sesta sezione penale della corte di Cassazione con sentenza del 22/11/2022 ha rigettato il ricorso proposto da Bellocco Giuseppe avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che il 19/7/2021 aveva confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal giudice di primo grado in relazione all'imputazione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 cod. pen. e ad una pluralità di reati-fine, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza il Bellocco ha proposto tempestivo ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., fondato su un unico, articolato motivo di impugnazione, con il quale assume che la sentenza impugnata, pur dando atto - alla pag. 6 - dei motivi aggiunti presentati dalla difesa, in relazione a questi avrebbe del tutto omesso di motivare, ad avviso del ricorrente evidentemente per mancata percezione degli stessi. 2.1. Riportando ampi stralci dei motivi aggiunti di cui si tratta, il ricorrente ha dedotto che con questi si era evidenziato il carattere essenziale ed imprescindibile dell'elemento organizzativo nel reato associativo che, invece, difettava nel caso di specie, così come la sentenza aveva anche omesso di motivare sul rilievo che i reati di cui ai capi E) e K) potevano essere ritenuti dimostrativi del concorso di persone, ma non necessariamente di una struttura organizzativa più D ampia.
Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine gr ordirre alle censure che erano state rivolte alle valutazioni dei giudici di merito con le quali senza alcuna argomentazione di sostegno si era ritenuto che fosse provato il costante rapporto del ricorrente con i fratelli Arcuri e gli associati del territorio napoletano. 2.2. Analogamente, ad avviso del ricorrente, sarebbero sfuggiti alla percezione del Giudice di legittimità i rilievi mossi con i predetti motivi aggiunti in relazione alla frammentarietà ed equivocità del quadro probatorio relativo all'imputazione di cui al capo H), laddove si era evidenziato che, per l'incompletezza dei colloqui intercettati, la cattiva qualità delle intercettazioni e la non sicura decifrabilità del contenuto, sarebbero stati necessari elementi di conferma per eliminare i ragionevoli dubbi esistenti, soprattutto considerando che il ricorrente era "terzo" rispetto ai soggetti che conversavano. 2.3.
Ancor più significativamente, ad avviso del ricorrente, non sarebbero state percepite le critiche mosse alla sentenza di appello in relazione al capo K), soprattutto con riferimento all'incertezza dei soggetti intercettati in ordine al coinvolgimento di tal "Peppe" nell'episodio contestato. 2.4. Con riferimento all'ipotesi di delitto di cui al capo Q), infine, la sentenza impugnata aveva ammesso che i contenuti delle intercettazioni riportate risultavano generici, ma aveva ritenuto che potessero specificarsi alla luce di una precisazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui nelle interlocuzioni ove si usava il termine "pacchi" ci si riferiva a "partite di alto costo", così rivelando, ad avviso del ricorrente, un'erronea percezione degli atti, laddove dalla lettura delle propalazioni indicate nel ricorso si evincerebbe che l'uso gergale del termine "pacchi" non era imputabile al ricorrente o ai fratelli Arcuri, bensì al solo Tirintino.
3. Con atto depositato il 6 novembre 2023 il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ha censurato l'affermazione riportata a pag. 20 della sentenza di legittimità oggetto di ricorso straordinario, con la quale si è affermato che il primo motivo di ricorso era inammissibile perché aveva dedotto l'omessa considerazione di motivi nuovi senza indicarne specificamente il contenuto. Assume il ricorrente che, invece, al ricorso erano stati allegati anche l'atto di appello, i motivi nuovi di appello e le note per la trattazione dell'appello e, comunque, alle pagg. 1 e 2 del medesimo ricorso per cassazione aveva rappresentato in maniera specifica, per quanto sintetica, di aver prospettato la violazione del principio del ne bis in idem in considerazione dell'apparente convergenza tra la regiudicanda e la contestazione dell'art. 416bis cod. pen. oggetto del procedimento n. 3809/13 R.G.N.R.
DDA Reggio Calabria. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.La sentenza n. 12323 del 22/11/2022 della sesta sezione penale della corte di Cassazione oggetto del ricorso straordinario, infatti, al punto 4.1. ha dichiarato inammissibili tutte le censure relative all'associazione per delinquere oggetto dell'imputazione di cui al capo A ed ai capi E, H e K, e tale inammissibilità inevitabilmente si trasmetteva ai motivi aggiunti, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850); conseguentemente, l'inammissibilità dei motivi originari di ricorso precludeva la possibilità di esaminare i motivi nuovi ad essi collegati, poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021).
Quanto al capo Q, la motivazione della sentenza impugnata (al punto 4.2., pag.
21) non qualifica esplicitamente il motivo principale come inammissibile o meramente infondato, ma rileva che i contenuti dei brani delle intercettazioni relativi al Bellocco vanno letti alla luce della specificazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui nelle interlocuzioni tra lo stesso Bellocco e Trinino si usava il termine "pacchi" per indicare partite di stupefacenti di costo elevato: il ricorrente, però, censura tale ricostruzione con doglianze che prospettano un'interpretazione alternativa dei fatti piuttosto che un'erronea percezione delle deduzioni difensive, laddove si assume che l'uso gergale del termine "pacchi" per indicare partite di stupefacenti sarebbe imputabile solo al collaboratore e non già allo stesso Bellocco o ai fratelli Arcuri.
Si tratta di censura che attiene esclusivamente al merito della decisione e che, pertanto, al pari delle precedenti non si sottrae al vizio di inammissibilità. L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso straordinario preclude, alla luce dei principi dinanzi ricordati, la possibilità di esaminare i motivi nuovi depositati dalla difesa del ricorrente in data 6/11/2023. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. e considerati i profili di colpa nella proposizione del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas