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Ordinanza — n. 937/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 937/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 937/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado con la quale Tornincasa Mario e Tornicncasa Francesco Pasquale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso Tornincasa Francesco Pasquale, eccependo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se sussistevano cause di non punibilità ai densi dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2 Propone ricorso anche Tornincasa Mario, di contenuto identico a quello proposto da Tornincasa Francesco Pasquale.

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 937/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648-bis cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso Tornincasa Francesco Pasquale, eccependo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se sussistevano cause di non punibilità ai densi dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2 Propone ricorso anche Tornincasa Mario, di contenuto identico a quello proposto da Tornincasa Francesco Pasquale.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione irresponsabilità concorso proprio punibilità confisca dei proventi di reato responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado con la quale Tornincasa Mario e Tornicncasa Francesco Pasquale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso Tornincasa Francesco Pasquale, eccependo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se sussistevano cause di non punibilità ai densi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORNINCASA MARIO nato a ACERRA il 09/02/1989 TORNINCASA FRANCESCO PASQUALE nato a ACERRA il 12/01/1993 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado con la quale Tornincasa Mario e Tornicncasa Francesco Pasquale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso Tornincasa Francesco Pasquale, eccependo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se sussistevano cause di non punibilità ai densi dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2 Propone ricorso anche Tornincasa Mario, di contenuto identico a quello proposto da Tornincasa Francesco Pasquale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che i ricorsi sono stati personalmente sottoscritti dagli imputati e da loro presentati in data successiva all'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 1.\ r\l\-/\•

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Co