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Sentenza — n. 933/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 933/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIAnei confronti di: GUARNACCIA MARIA nato a CATANIA il 11/12/1979 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore di BONACCORSO ORAZIO, Avv. SEBASTIANO BORDONARO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore di GUARNACCIA MARIA, Avv. SEBASTIANO BORDONARO, il quale ha insistito nei motivi di cui alla memoria depositata;

Regesto Legislator

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art. 644 cod. pen, art. 325 cod.proc.pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Diversamente da quanto apoditticamente affermato dal Tribunale, il Giudice per le indagini preliminari aveva recepito i tassi di interesse determinati dall'Ufficio di Procura mediante la formula matematica convenzionale comunemente utilizzata in materie economico-finanziaria 2. Il difensore dell'indagato Bordonaro Orazio presentava memoria difensiva, nella quale eccepiva che il ricorso era stato proposto per un motivo non consentito e che non vi era alcuna censura relativamente al criterio della ragionevolezza temporale adottato dal Tribunale.

Parole chiave

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calcolo degli interessi irregolarità finanziarie esame di cassazione controversie patrimoniali reddito da investimento rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 644 cod. pen
art. 325 cod.proc.pen
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen.
art. 606 cod. proc. pen
254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIAnei confronti di: GUARNACCIA MARIA nato a CATANIA il 11/12/1979 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore di BONACCORSO ORAZIO, Avv. SEBASTIANO BORDONARO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore di GUARNACCIA MARIA, Avv. SEBASTIANO BORDONARO, il quale ha insistito nei motivi di cui alla memoria depositata;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania -Sezione per il Riesame, che aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con il quale era stato convalidato il sequestro preventivo di urgenza eseguito dalla Polizia Giudiziaria in data 12/5/2023 e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di investimenti nei confronti di Guarnaccia Maria coniuge di Bonaccorso Orazio, indagato per il reato di cui all'art. 644 cod. pen.; il Tribunale aveva accolto il ricorso della Guarnaccia per difetto del requisito della ragionevolezza temporale, ritenendo insussistente il fumus commissi delicti per quanto riguardava i reati contestati ai capi 1, 2, 4, 8, 9, 10 e 11 ed osservando che i fatti di cui ai capi 5 e 6 erano stati commessi tra il 2018 ed il 2021, mentre il portafoglio e gli strumenti finanziari sequestrati erano stati acquistati nel 2008, per cui il lasso di tempo appariva eccessivamente esteso e quindi impediva l'operare della presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'indagato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato. 1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero eccepisce il vizio di violazione di legge relativamente all'art. 644 commi 1 e 3 cod. pen. ed al connesso art. 2 1.108/96: in particolare, il Tribunale aveva erroneamente affermato che il giudice per le indagini preliminari non aveva esplicitato il modello matematico utilizzato per la determinazione del tasso, né avrebbe verificato il superamento del tasso-soglia applicabile, avendo operato un raffronto non consentito tra grandezze non omogenee, e segnatamente tra un tasso di interesse mensile (160%) ed un tasso di interesse giornaliero (140%) e non avendo considerato che il tasso- soglia non abbisogna di alcuna dimostrazione, posto che è previsto a livello normativo dall'art. 2 della legge n.108/96..

Diversamente da quanto apoditticamente affermato dal Tribunale, il Giudice per le indagini preliminari aveva recepito i tassi di interesse determinati dall'Ufficio di Procura mediante la formula matematica convenzionale comunemente utilizzata in materie economico-finanziaria 2. Il difensore dell'indagato Bordonaro Orazio presentava memoria difensiva, nella quale eccepiva che il ricorso era stato proposto per un motivo non consentito e che non vi era alcuna censura relativamente al criterio della ragionevolezza temporale adottato dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimentio del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte:

Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Ciò premesso, si deve rilevare come il tribunale abbia osservato che non era stato specerificato il tasso soglia applicabile alle singole operazioni ed il suo superamento, osservando anche come dall'applicazione del modello matematico suggerito dalla difesa era conseguita la riduzione dei tassi di interesse praticati: sul punto, il ricorso contesta la motivazione del Tribunale, ed è stato quindi proposto per un motivo non consentito Inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza della "ragionevolezza temporale" del provvedimento ablativo rispetto ai reati di usura contestati ai capi 5 e 6 asserendo che questi ultimi sono stati posti in essere tra il 2018 e il 2021, mentre il portafoglio e gli strumenti finanziari sequestrati sono stati acquistati nel 2008: un simile lasso temporale, eccessivamente esteso, impedisce l'operare della presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'indagato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata; tale presupposto non è stato contestato dal Pubblico Ministero e ' ricorrente, per cui Vj un difetto di interesse ad impugnare per l'impossibilità di conseguire un risultato concreto favorevole, in assenza di censura rispetto alla ravvisata violazione del principio della "ragionevolezza temporale".

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: la natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così decis