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Ordinanza — n. 932/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 932/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRAJ GABRIEL nato a CREMONA il 11/09/2003 avverso la sentenza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; Ricorso deciso con procedura de plano. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso all'esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 545 bis cod. proc. pen, art. 29 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 932/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla in conformità a quanto previsto dalla legge. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, proposta ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione criteri di calcolo della sanzione condivisi e, comunque, non conducenti verso l'estraneità della sanzione rispetto ai limiti edittali. Né può dedurre motivi attinenti alla mancata sostituzione di una sanzione alternativa neppure proposta.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva adeguamento della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena remissione della pena ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 545 bis cod. proc. pen
L'art. 545 bis cod. proc. pen.
art. 29 cod. pen
pen., se non ha sollecitato sul punto i poteri del giudice, tanto più in caso di pena concordata tra le parti), tantomeno ricorre il vizio di applicazione di una pena illegale, se la sanzione accessoria debba conseguire ex lege, ai sensi dell'art. 29 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, proposta ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRAJ GABRIEL nato a CREMONA il 11/09/2003 avverso la sentenza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; Ricorso deciso con procedura de plano. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso all'esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1.

Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre l'omessa applicazione ex officio della sanzione sostitutiva della pena detentiva inferiore a quattro anni di reclusione (in tema: Sez. 6 n. 33027 del 10/5/2023, Agostino, Rv. 285090;

Sez. 6, n. 43947 del 19/9/2023, n.m.; Sez. 2, n. 43848 del 29/9/2023, il difensore non può dolersi del mancato avviso previsto dall'art. 545 bis cod. proc. pen., se non ha sollecitato sul punto i poteri del giudice, tanto più in caso di pena concordata tra le parti), tantomeno ricorre il vizio di applicazione di una pena illegale, se la sanzione accessoria debba conseguire ex lege, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., senza che discrezionalità alcuna ricada sul giudice (Sez. 3, n. 30285 del 19/4/2021, Rv. 281858). L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla in conformità a quanto previsto dalla legge. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, proposta ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione criteri di calcolo della sanzione condivisi e, comunque, non conducenti verso l'estraneità della sanzione rispetto ai limiti edittali. Né può dedurre motivi attinenti alla mancata sostituzione di una sanzione alternativa neppure proposta.

L'art. 545 bis cod. proc. pen. prevede la possibilità per il giudice di decidere immediatamente la sostituzione ovvero di fissare un'apposita udienza, non oltre 60 giorni, ove ritenga di dover assumere le informazioni necessarie alla decisione (comma 1). Ma, sul puto, si è già pure chiarito che, ferma la possibilità per l'imputato di sollecitare la valutazione del giudice formulando apposita istanza (nel qual caso, la risposta dovrà essere logicamente e compiutamente motivata), ove quest'ultimo non ritenga sussistenti i presupposti per la sostituzione della pena, può addirittura omettere di darne avviso alle parti (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, cit.), ulteriore conferma, questa, dei margini di discrezionalità entro cui si muove la valutazione del giudice.

La disciplina dell'art. 545-bis cit. è poi richiamata, «in quanto compatibile», anche in tema di patteggiamento, che peraltro rappresenta, come rilevato anche in dottrina, la sede privilegiata della sostituzione. Qui il legislatore, all'art. 448, comma 1 bis, cod. proc. pen., ha articolato una scansione per larga parte analoga a quella di cui si è detto. Ma, in sintonia con le caratteristiche del rito speciale, ha ascritto l'iniziativa sulla sostituzione della pena detentiva all'imputato, previo accordo con il pubblico ministero: fermo restando, tuttavia, anche in questo caso, l'ineludibile controllo del giudice sulla congruità della pena da sostituire.

Dispone, infatti, l'art. 448, comma 1 -bis, cit. che, «quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 54 della legge 24/11/1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione». Consegue, che in mancanza di accordo sulla applicazione di una pena sostitutiva il giudice decide sulla pena della specie e quantità concordata tra le parti.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre