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Ordinanza — n. 927/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 927/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Nabil Aamour, personally submitted the petition rather than through a qualified defense attorney. Although the lower court had reduced his sentence, the appellant argued for a retrial based on sentencing flaws and constitutional issues regarding legal representation. The court rejected these arguments, ruling that the procedural requirement for a specialized attorney under the amended code was not met, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 103/2017: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the accused, as the law mandates submission by a defense attorney registered in the special register.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility specialized defense attorney Cassation procedural rules qualified legal representation procedural defect dismissal motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
A seguito della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della legge n.103/2017, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, onere non adempiuto nel caso di specie.
legge n.103/2017
per effetto della legge n.103/2017, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, onere non adempiuto nel caso di specie.
Art. 111, comma 7, Cost.
613, comma 1, c.p.p., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost e l'art.
Art. 117, comma 1, Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 613 cod. proc. pen
A seguito della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AAMOUR NABIL nato il 09/01/1984 in Marocco, avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano". udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 8 giungo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal G.I.P. di Torino con rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a Nabil AAMOUR nella misura di anni 3, mesi 6 e 20 giorni di reclusione e 1.100 euro di multa, confermando per il resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l'imputato Nabil AAMOUR, formulando due motivi con cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata.2.1 Con il primo motivo eccepisce il vizio della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, non essendo, a suo avviso, sufficiente motivare con il mero richiamo al concetto di congruità della sanzione senza chiarire l'adeguatezza della stessa in raffronto all'effettiva gravità del reato. 2.2.Con il secondo motivo eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 613, comma 1, c.p.p., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost e l'art. 117, comma 1, Cost., rilevando che la previsione di consentire il ricorso per cassazione solo tramite un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pregiudica il diritto di rilevanza costituzionale di effettività della difesa, in cui è previsto di poter sempre ricorrere davanti alla Corte di cassazione contro le sentenze per violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato. A seguito della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della legge n.103/2017, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, onere non adempiuto nel caso di specie.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29/11/2023 Il