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Ordinanza — n. 925/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing due to lack of specific factual arguments regarding the plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Fernando Mario Luccarelli's appeal inadmissible for failing to provide specific factual arguments regarding the plea agreement. While the appellant generally complained about the lower court's reasoning, the court noted that valid challenges must address the formation of the party's will, public prosecutor consent, or divergent content of the ruling. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentencing based on plea agreements are admissible only if they specifically address the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the ruling, whereas generic complaints regarding the motivation or the determination of the penalty are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Agreement Sentencing Determination Inadmissible Appeal Specific Factual Arguments concorso materiale di reati concorso di motivi di sospensione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
1.Con !a sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con !a sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariníello
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariníello, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Luccarelli Fernando Mario, nato a Massafra il 23/06/1954, avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadarí;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con !a sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione in relazione al reato di associazione per delinquere.

2. Ricorre per cassazione Luccarelli Fernando Mario, deducendo vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico hA ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariníello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della motivazione della sentenza, senza ulteriori specifiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Rago w-VP irvvv DEPOSITATO iN CANCELLARIA SECON