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Sentenza — n. 921/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney for the third-party interested party.

Numero d'incarto Sentenza — n. 921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the third-party interested party failed to provide a special power of attorney to her defense counsel. The lower court had previously rejected the appeal regarding a preventive seizure of property, ruling that the defendant's family lacked proportional income at the time of purchase. The Supreme Court dismissed the cassation request solely on procedural grounds, noting the absence of the required special mandate in the case files.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A third-party interested party must be represented by a lawyer holding a special power of attorney; absence of this document renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney third party standing cassation inadmissibility preventive seizure legal representation requirements beni di famiglia revoca del trasferimento patrimoniale azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 240-bis cod.pen
violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 240-bis cod.pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Piacenti Ylenia Salvatrice, nata a Catania il 13/10/1994, avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata dalla difesa della ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente, quale terza interessata, avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale, in data 6 aprile 2023, aveva a sua volta respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile intestato alla ricorrente ed oggetto della misura ablativa nell'ambito del procedimento che vede imputato il di lei coniuge Di Mauro Cristian per i reati di associazione per delinquere aggravato e trasferimento fraudolento di valori. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen., tenuto conto che all'epoca dell'acquisto dell'immobile - non troppo distante temporalmente dalla commissione dei reati contestati - la ricorrente ed il suo nucleo familiare non avevano redditi proporzionati, disattendendo le contrarie deduzioni difensive sul punto.

2. Ricorre per cassazione Yienia Salvatrice Piacenti, deducendo:

1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 240-bis cod.pen.. La Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato la documentazione allegata dalla difesa ed attestante la circostanza che all'epoca dell'acquisto dell'immobile il nucleo familiare della ricorrente avesse le risorse economiche necessarie per effettuare l'acquisto, comunque intervenuto in epoca al di fuori dal perimetro della ragionevolezza temporale richiesta tra l'acquisizione del bene e l'epoca di commissione dei reati contestati, dovendosi anche tenere conto, ratione temporis, del reddito della ricorrente non dichiarato al fisco. La motivazione del Tribunale sarebbe manifestamente illogica nella interpretazione delle clausole contrattuali che avevano regolato il contratto di compravendita del terreno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto non risulta dagli atti che il difensore della ricorrente si sia munito di procura speciale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado dì colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Rag DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECOND