Cassation appeal against plea bargain verdict dismissed for inadmissible grounds not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain verdict inadmissible. The appellant argued for violations of procedural articles regarding fact evaluation and sentencing, but these grounds fall outside the limited exceptions permitted for challenging plea agreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain verdict is admissible only for specific statutory grounds; appeals based on general procedural errors or fact evaluation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI ANGELO nato a AOSTA il 18/07/1991 avverso la sentenza del 23/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AOSTAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Aosta, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. applicava la pena di legge a Angelo Lombardi in ordine al reato previsto dall'articolo 493 c. p..
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con ricorso del proprio difensore lamentando carenze motivazionali e violazione di legge in relazione all'articolo 129 c.p.p. e 131 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti. Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. I due motivi esulano dall'ambito dell'impugnabile poiché attengono a profili (valutazione del fatto ai fini della pronuncia dei provvedimenti ex art.129 c.p.p. e 131 bis c.p.) che non rientrano tra quelli consentiti.
3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 3 novembre 2023 Il Con igliere stensore France co Fiori ente Paola DEPOSITATO IN CAN