Sentenza — n. 892/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABarraco Maria Rita, nata a Marsala il 22/06/1996, 2) Brignone Tommaso, nato a Mazara del Vallo il 26/07/1985, avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Chiara Bonafede, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod.pen; Sentenza — n. 892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito, attraverso l'esame del teste di polizia giudiziaria delle cui affermazioni si è dato atto in sentenza, che non vi era stata alcuna discrasia tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, sempre nella non concessa ipotesi che fosse rilevante, a fronte della autodenuncia sporta dalla ricorrente Barraco (fg. 1 della sentenza impugnata), l'errata indicazione del numero di interno dell'abitazione ove si era verificato il sopralluogo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Barraco Maria Rita, nata a Marsala il 22/06/1996, 2) Brignone Tommaso, nato a Mazara del Vallo il 26/07/1985, avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Chiara Bonafede, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, emessa 1'11 maggio 2021, che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione ai reati di invasione arbitraria di un alloggio popolare e danneggiamento della porta di ingresso di tale immobile, reato aggravato dalla destinazione del bene al perseguimento di un interesse pubblico.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. Deducono:
1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Non vi sarebbe prova dell'occupazione arbitraria in quanto il sopralluogo sarebbe avvenuto in luogo diverso da quello indicato nel capo di imputazione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e generico.
1. Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito, attraverso l'esame del teste di polizia giudiziaria delle cui affermazioni si è dato atto in sentenza, che non vi era stata alcuna discrasia tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, sempre nella non concessa ipotesi che fosse rilevante, a fronte della autodenuncia sporta dalla ricorrente Barraco (fg. 1 della sentenza impugnata), l'errata indicazione del numero di interno dell'abitazione ove si era verificato il sopralluogo.
2. In ordine al secondo motivo, il ricorso sorvola sull'elemento decisivo che ha indotto la Corte di appello a non ritenere applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., vale a dire la stabilità della occupazione abusiva da parte dei ricorrenti per un tempo apprezzabile e la mancanza di prova di una interruzione della condotta finanche al momento della sentenza. Con il che, è stata messa in evidenza l'abitualità della condotta tratta dalle specifiche modalità dei fatti, non rivedibili in sede di legittimità, quale causa ostativa alla concessione del beneficio, secondo l'espressa previsione dell'art. 131- bis, primo comma, cod.pen.. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Rag Qm4i dr0~ DEPOSITATO IN CANCELLARIA ECONDA SEZION