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Sentenza — n. 887/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as late damage compensation evidence fails to meet timing requirements for mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the claim of a mitigating circumstance based on late damage compensation. The appellant argued that a postal voucher proving restitution for the specific crime was submitted after the abbreviated trial admission, yet the appellate court had previously relied on an earlier voucher for a different crime. The court affirmed that for mitigation under Article 62 of the Penal Code, restitution must occur before the trial admission order to be valid.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.; The mitigation of damage compensation in an abbreviated criminal trial requires the restitution to intervene prior to the order admitting the defendant to the abbreviated procedure.

Parole chiave

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mitigating circumstance abbreviated trial damage compensation restitution timing inadmissible appeal criminal procedure penal code risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
ricorre per cassazione Mario Carmelo Rapisarda a mezzo del difensore che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale avendo la Corte di appello negato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.
Art. 23, comma 8, DL 137 del 2020
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande
Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S.
Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino
279270 - 01; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv.
Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca
271666 - 01; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Rapisarda Mario Carmelo, nato a Catania il 19.7.1973, contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 13.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui, in data 12.12.2019, il GUP del Tribunale etneo aveva riconosciuto Mario Carmelo Rapisarda responsabile del delitto di rapina aggravata in danno della farmacia Galermo e, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 800 di multa, così ridotta per il rito;

2. ricorre per cassazione Mario Carmelo Rapisarda a mezzo del difensore che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale avendo la Corte di appello negato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. in quanto, secondo la sentenza, il vaglia postale prodotto all'udienza del 26.9.2019 aveva ad oggetto il risarcimento per altra rapina commessa in data 19.8.2018; osserva che, all'udienza del 12.12.2019, era stata tuttavia prodotta prova dell'invio di un vaglia postale alla medesima farmacia Galermo quale risarcimento per il fatto commesso in data 18.7.2018;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: osserva, infatti, che l'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato all'udienza del 26.9.2019 ed il vaglia postale relativo al risarcimento per i fatti oggetto del processo era stato depositato all'udienza del 12.12.2019 con conseguente tardività rispetto alla ammissione del rito.

4. Il ricorso è inammissibile perché articolato su una censura manifestamente infondata. Secondo la Corte d'appello "... dall'attento esame del vaglia postale prodotto in sede di rito abbreviato (udienza del 26.9.2019) è dato evincere che esso è stato emesso in favore della FARMACIA GALERMO in relazione al risarcimento dei danni derivanti da altra rapina (iscritto al n. 9962/18 RGNR) commessa il 19.8.2018 ai danni della medesima farmacia. Ne consegue che il suddetto vaglia postale non costituisce prova del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte offesa a séguito del reato contestato nel presente procedimento" (cfr., pag. 2).

Effettivamente, allegato al verbale dell'udienza del 12.12.2019, v'è un ulteriore vaglia postale, del giorno 9.12.2019, concernente il fatto per il quale si procede. Correttamente, perciò, la Corte non ne ha tenuto conto ai fini del riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno che, in tal caso, era intervenuto in data di molto successiva rispetto alla ammissione del ricorrente al rito abbreviato, intervenuta all'udienza del 26.9.2019. Va infatti ribadito che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito (cfr., Sez. 5 - , n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043 - 01;

Sez. 3 - , n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666 - 01; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403 - 01).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme