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Sentenza — n. 886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to missing specific mandate to appeal required by procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a specific mandate authorizing the appeal after the first-instance judgment. Although the appellant argued procedural errors regarding notification and sentencing, the court ruled that the absence of the required specific mandate rendered the entire appeal void under criminal procedure codes. Consequently, the lower court's conviction for trafficking was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1-quater; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the specific mandate to appeal, issued after the first-instance judgment, is not attached to the petition.

Parole chiave

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criminal procedure specific mandate inadmissible appeal post-judgment authorization trafficking conviction notification defects court costs ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui, in data 6.12.2022, il Tribunale aveva riconosciuto Diagne Modou responsabile del delitto di ricettazione e, con le circostanze attenuanti generiche e quella di cui al comma quarto dell'art. 648 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 545-bis cod. pen
pen.; rileva che la Corte ha respinto la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria in quanto non consentita ai sensi dell'art. 545-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023
Sez. 2, n. 47327 del 3.11.2023
Sez. 2, n. 47327 del 3.11.2023, Makhtar).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Diagne Modou, nato in Senegal il 4.8.1977, contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 5.5.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Vegliante, in difesa di Diagne Modou, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui, in data 6.12.2022, il Tribunale aveva riconosciuto Diagne Modou responsabile del delitto di ricettazione e, con le circostanze attenuanti generiche e quella di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa, concedendogli, altresì, il beneficio della sospensione condizionale;

2. ricorre per cassazione Diagne Modou tramite il difensore che deduce: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale; 2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; 2.3 mancanza o manifesta illogicità della motivazione: eccepisce, in via preliminare, la omessa notifica del decreto di citazione in appello avendo la Corte territoriale inviato un'unica comunicazione al difensore, in proprio ed ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., senza che alcun tentativo fosse stato previamente effettuato presso il domicilio eletto dall'imputato, con conseguente nullità di carattere assoluto; aggiunge che già il decreto di citazione in primo grado era stato notificato in difetto di ricerche presso il domicilio eletto in via Salvatore Calenda n. 87, mentre il tentativo di notifica era stato eseguito in via Subia n. 19; rileva, sotto altro profilo, la illogicità della motivazione che, se per un verso ha ribadito la irrilevanza del carattere grossolano della contraffazione dei prodotti detenuti per la vendita, dall'altro ha fatto leva proprio sui loro segni esteriori per ritenere sussistente il reato; segnala, ancora, che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., omettendo ogni riferimento alla occasionalità della condotta, alla incensuratezza ed alla risalenza nel tempo dei fatti per cui si procede, che avevano invece consentito di ridimensionare il fatto riconducendolo nella ipotesi contemplata al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.; rileva che la Corte ha respinto la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria in quanto non consentita ai sensi dell'art. 545-bis cod. pen. avendo il prevenuto già beneficiato della sospensione condizionale; rileva che, in tal modo, la Corte ha applicato una disposizione non in vigore al momento della pronuncia del Tribunale e della presentazione dell'atto di appello e che, pertanto, non poteva essere invocata per rigettare la richiesta.3.

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 -quater e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Risulta, dagli atti, che nei confronti del Diagne si è proceduto in assenza sicché il ricorso doveva essere corredato, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dello "specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza ..." che, nel caso di specie, manca, risultando in atti soltanto il mandato difensivo conferito dal Digne in vista del giudizio di primo grado. Nessun dubbio che la norma, diversamente da quanto si è osservato per il disposto di cui al comma 1 -ter, sia applicabile anche al giudizio di legittimità (cfr., Sez. 5 - , n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 - 01;

Sez. 2, n. 47327 del 3.11.2023, Makhtar).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm