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Sentenza — n. 697/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 697/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 697/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, co. bis c.p.p., non avendo al Corte di merito proceduto alla riassunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (escussione del perito grafologo); sulla mancata rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa ex art. 603, co.3, c.p.p.;3) sul travisamento della prova, in particolare sul riconoscimento dell'imputato operato dalla persona offesa. 3.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata dà atto che il giudizio assolutorio di primo grado fondava sulla incertezza del riconoscimento fotografico operato dalla p.o. e sulle conclusioni del perito grafologo, il quale non era stato in grado di esprimere un giudizio in termini di certezza circa l'attribuibilità della grafia all'imputato ma aveva evidenziato, a proposito del saggio grafico dell'imputato, un tentativo di dissimulazione della propria grafia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 697/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 603, co. bis c.p.p., non avendo al Corte di merito proceduto alla riassunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (escussione del perito grafologo); sulla mancata rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa ex art. 603, co.3, c.p.p.;3) sul travisamento della prova, in particolare sul riconoscimento dell'imputato operato dalla persona offesa. 3.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata dà atto che il giudizio assolutorio di primo grado fondava sulla incertezza del riconoscimento fotografico operato dalla p.o. e sulle conclusioni del perito grafologo, il quale non era stato in grado di esprimere un giudizio in termini di certezza circa l'attribuibilità della grafia all'imputato ma aveva evidenziato, a proposito del saggio grafico dell'imputato, un tentativo di dissimulazione della propria grafia.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza esame grafologico falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte falsificazione di monete accuse di truffa
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : Montalto Mirco nato a Firenze il 13/10/1981 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 14/6/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l'annullamento delle sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. Massimo Fusi con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza in data 14/6/2022 la Corte di appello di Firenze, su impugnazione del P.M., riformando la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva assolto Montalto Mirco dai reati di truffa, falso e ricettazione a lui ascritti, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato sollevando due motivi di gravame basati:

1) sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, co. bis c.p.p., non avendo al Corte di merito proceduto alla riassunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (escussione del perito grafologo);

2) sulla mancata rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa ex art. 603, co.3, c.p.p.;3) sul travisamento della prova, in particolare sul riconoscimento dell'imputato operato dalla persona offesa. 3.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata dà atto che il giudizio assolutorio di primo grado fondava sulla incertezza del riconoscimento fotografico operato dalla p.o. e sulle conclusioni del perito grafologo, il quale non era stato in grado di esprimere un giudizio in termini di certezza circa l'attribuibilità della grafia all'imputato ma aveva evidenziato, a proposito del saggio grafico dell'imputato, un tentativo di dissimulazione della propria grafia.

La Corte d'appello è pervenuta al ribaltamento dell'esito decisorio rivalutando dette prove dichiarative iprocedendo però solo parzialmente alla rinnovazione istruttoria, mediante l'audizione della persona offesa, senza nuovamente escutere il perito grafologo, deducendo dalla consulenza la non estraneità ai fatti del prevenuto ( pag. 6). Tale modus procedendi è errato posto che anche le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019,Rv. 275112)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.Roma, 1 dicembre 2023 Il consigliere est. Il presidente Lucia Aielli Annamaria De Santis