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Ordinanza — n. 492/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as barred by settlement agreement and inadmissible regarding agreed sentence terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a prior settlement agreement that barred further grievances. The appellant challenged the appellate court's decision to confirm a sentence based on generic mitigating circumstances while acknowledging recidivism. The court ruled that the settlement ratified the agreed terms and prevented unilateral modification or new arguments in the subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement ratified by the court bars the introduction of new grievances in a cassation appeal and prevents unilateral modification of the agreed sentence.

Parole chiave

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settlement agreement recidivism mitigation cassation inadmissibility unilateral sentence modification procedural preclusion recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La prima censura proposta risulta preclusa a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
La prima censura proposta risulta preclusa a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo
che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv.
Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, Moliterno
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, Izzo
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Apicella Francesco, nato a Cava de Tirreni il 27/06/1963 rappresentato ed assistito dall'avv. Pierluigi Spadafora, di fiducia avverso la sentenza in data 15/06/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 15/06/2023, la Corte di appello di Salerno, su accordo delle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la già riconosciuta recidiva, ferma la ritenuta continuazione tra i reati di lesioni personali aggravate in concorso (capo 1) e tentata estorsione aggravata in concorso (capo 2), rideterminava nei confronti di Francesco Apicella la pena finale di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.200 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di Francesco Apicella, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non aver proceduto alla riduzione della pena in conseguenza delle circostanze attenuanti generiche, previa esclusione della recidiva.

3. La prima censura proposta risulta preclusa a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2C06, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito 4. Anche la seconda censura è inammissibile, in quanto attinente alla misura della pena concordata: invero, atteso che il negozio processuale è liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi — qui non ricorrente — di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis