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Ordinanza — n. 490/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 490/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 23/01/2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 26/10/2017, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., riduceva la pena inflitta a Montiel Alva Israel Fabricio ad un anno di reclusione ed euro 400 di multa.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 648 comma 2 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Parole chiave

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modifica della sentenza attenuazione della pena alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda riduzione della multa commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 648 comma 2 cod. pen
in data 23/01/2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 26/10/2017, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., riduceva la pena inflitta a Montiel Alva Israel Fabricio ad un anno di reclusione ed euro 400 di multa.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Montiel Alava Israel Fabricio, nato in Repubblica Dominicana il 11/09/1990 rappresentato ed assistito dall'avv. Silvia Rocca, di fiducia avverso la sentenza in data 23/01/2023 della Corte di appello di Genova, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 23/01/2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 26/10/2017, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., riduceva la pena inflitta a Montiel Alva Israel Fabricio ad un anno di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Montiel Alava Israel Fabricio, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta.

3. Il ricorso è inammissibile. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il