Cassation appeal dismissed; failure to warn of tacit remission invalidates absence as waiver of complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for insult. The appellant argued that the victim's absence from the May 2018 hearing constituted a tacit remission of the complaint. The court ruled that while the first citation warned of this consequence, the November 2018 citation did not provide the necessary warning before the victim's absence, meaning the absence could not be interpreted as a waiver. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 cod. pen.; Art. 152 cod. pen.; The absence of the complainant from a criminal trial hearing does not constitute a tacit remission of the complaint unless the complainant was expressly and previously warned that such absence would be interpreted as a waiver of the right to prosecute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANNINO BENEDETTA nato a MISTERBIANCO il 23/09/1956 avverso la sentenza del 24/03/2023 del GIUDI:CE DI PACE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il rcorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Catania condannava Benedetta Armino per il reato previsto dall'articolo 633 cod. pen..
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione così riqualificato dal tribunale il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (152 cod. pen.): il reato sarebbe estinto per remissione tacita di querela: la mancata comparizione del querelante all' udienza dell'Il maggio 2018 ed a quella successiva integrerebbe remissione tacita di querela ed imporrebbe la dichiarazione di improcedibilità del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio riafferma che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 - 01;
Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 01). Nel caso in esame la citazione del querelante avveniva "con diffida" all'udienza dell'il maggio 2018; tuttavia il 23 novembre 2018, quando si disponeva un rinvio per adesione dei difensori all'astensione di categoria, la citazione veniva rinnovata, ma l'avvertimento che la mancata comparizione del querelante sareblbe stata interpretata come remissione tacita non veniva somministrato. Dunque alla mancata comparizione in seguito a tale seconda citazione dell'offeso non può essere attribuita la volontà di rimettere la querela, non essendo stato somministrato il necessario avviso. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 novemb