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Ordinanza — n. 405/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against penalty reduction as waived grounds are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 405/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Emanuele De Bari's appeal inadmissible regarding a penalty reduction agreed upon in the second instance. De Bari argued a procedural violation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that appeals against sentences issued under Article 599-bis can only challenge the agreement's formation or the prosecutor's consent, not waived grounds. Consequently, the court ruled that complaints about the waived reasons for acquittal or the penalty determination were outside the scope of permissible cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against sentences issued under Article 599-bis, cassation appeals are inadmissible regarding waived grounds for acquittal or penalty determination, as the second-instance judge's cognition is limited to non-waived issues.

Parole chiave

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Article 599-bis Code waived grounds appeal procedural violation penalty reduction cassation inadmissibility revoca dell'opposizione rinuncia a pretese di salario disdetta per rappresaglia

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
De Bari Emanuele, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di appello di Bari, che ha rideterminato la pena per come indicato con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Con un unico motivo denuncia inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
De Bari Emanuele, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di appello di Bari, che ha rideterminato la pena per come indicato con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo denuncia inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARI EMANUELE nato il 02/06/1970 ad ANDRIA avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

1. De Bari Emanuele, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di appello di Bari, che ha rideterminato la pena per come indicato con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e con contestuale rinuncia ai motivi di gravame. 1.1. Con un unico motivo denuncia inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi d'impugnazione, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Più nello specifico, è stato altresì chiarito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.. Da qui la svia inammissibilità, Sa etAL. t.4 5<mA-q_ vmak-112:

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme